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314<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

che rappresenta una «natural consequence» della condotta, richiamato dalla<br />

giurisprudenza anglosassone( 303 ) e dall’art. 30 StCPI. Il concetto che un<br />

evento rappresenti una naturale conseguenza della condotta, infatti, non<br />

dice nulla sul grado di probabilità che sia così, o sul grado di consapevolezza<br />

o di volontà di tale risultato, e, inoltre, rispetto alle conseguenze della<br />

condotta la certezza è esclusa per definizione( 304 ).<br />

A parte, però, qualche deviazione giurisprudenziale, che allarga la nozione<br />

di intention al punto da ricomprendere la mera rappresentazione dell’evento<br />

come probabile, si deve riconoscere che la dottrina e la giurisprudenza<br />

di common law tendono a disconoscere la rilevanza della mera rappresentazione<br />

della probabilità di verificazione dell’evento come intention;<br />

sussiste accordo solo sulla previsione dell’ipotesi di oblique intention nel<br />

caso di certezza circa la verificazione dell’evento: «quando uno è sicuro<br />

che un determinato evento si verificherà, è come se lo volesse, e dunque<br />

vi è intention»( 305 ), mentre nell’ipotesi in cui il soggetto ritiene che sussista<br />

il rischio di verificazione dell’evento si configura la recklessness, in cui la<br />

dottrina di common law riconduce classicamente le ipotesi di dolo eventuale<br />

della dottrina di civil law( 306 ) (pur non mancando interpretazioni<br />

che avvicinano il dolo eventuale alla knowledge( 307 )).<br />

In tale direzione mentre la House of Lords aveva affermato nel famoso<br />

caso DPP v. Smith, che nel provare l’intention basta arrivare alla conclusione<br />

che un uomo ragionevole avrebbe previsto l’evento come probabile,<br />

allargando a dismisura la nozione di intention (in quanto non occorrerebbe<br />

appurare che l’agente abbia previsto o voluto l’evento), la sez. 8 del Cri-<br />

Nedrick, 1986, p. 83 Cr. App. R. 267; I. Kugler, The definition of oblique intention, in<br />

Journ. of Inter. Crim. Law, 2004, p. 79 ss.<br />

( 303 ) Cfr. A. Cadoppi, Mens Rea, cit., p. 635.<br />

( 304 ) Cfr. L. Eusebi, Il dolo come volontà, Brescia, 1993, p. 54; cfr. N. Pisani, L’elemento<br />

psicologico, cit., pp. 1382-1383.<br />

( 305 ) G. Williams, Oblique, cit., p. 418; cfr. A. Aschworth, op. cit., p. 154, il quale<br />

sottolinea che se il rischio è talmente alto da essere praticamente certo, si ha intention; A.<br />

Cadoppi, Mens Rea, cit., p. 635.<br />

( 306 ) Cfr. J. Smith -B.Hogan, op. cit., p. 59; cfr. A. Cadoppi, Mens Rea, cit., p. 632.<br />

Sulla nozione di recklessness e negligence, cfr. W.R. LaFave, op. cit., p. 137 ss. Sulla nozione<br />

di dolo eventuale nell’ordinamento tedesco tra gli altri cfr. I. Puppe, Begriffskonzeptionen<br />

des dolus eventualis, inGoltdammer Archiv für Strafrecht, 2006, p. 65.<br />

( 307 ) G.P. Fletcher, Basic Concepts, cit., pp. 122-123, il quale precisa che il Model<br />

Penal Code distingue tra condotte realizzate «purposefulness», con riferimento alle ipotesi<br />

in cui si persegue un determinato risultato, e «knowingly», con riferimento ai casi in cui l’attore<br />

è «praticamente certo» che la sua condotta provocherà un certo risultato; l’autore ritiene<br />

che la categoria, propria della dottrina tedesca, dolus eventualis o«conditional intent» può<br />

essere ricondotta alla condotta realizzata «knowingly» -«as translated into the language of<br />

the MPC, an attitudinal approach analogous to the standard of dolus eventualis would lead<br />

to a rather more certain classification of Oswald’s shooting Connally as ‘‘knowingly’’ causing<br />

bodily injury».

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