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308<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

Alla base dello Statuto si pone la presa di coscienza del fatto che persone,<br />

che agiscono in virtù dell’autorità di uno Stato o di un’organizzazione, possono<br />

utilizzare gli strumenti e le capacità ditaliapparatidipoterepercommettere<br />

crimini internazionali, con la conseguente esigenza di prevenire e punire<br />

tali crimini( 269 ). I crimini che rientrano nella giurisdizione della Corte,<br />

infatti, sono la tipica espressione di una politica di Stato, che non può essere<br />

realizzata se non con la direzione di persone che sono poste ai più alti vertici<br />

dello stesso Stato o comunque che dispongono di notevoli poteri e capacità di<br />

influenza; basti pensare che i crimini contro l’umanità devono essere realizzati<br />

nell’ambito di un attacco ampio e sistematico, i crimini di guerra (per rientrare,<br />

«in particular», nella giurisdizione della Corte) devono essere espressione<br />

di un piano o politica o essere consumati su larga scala, a parte che<br />

per le loro stesse caratteristiche devono essere realizzati da persone che rivestono<br />

posizioni di potere, ad esempio l’estesa distruzione o appropriazione di<br />

beni (art. 2(a)(iv)), attacchi o bombardamenti (art. 2(b)(v))( 270 ).<br />

La connessione di tali crimini con persone in posizione di comando e<br />

legate ad una politica di Stato comporta, del resto, che lo Stato non ha la<br />

volontà o la capacità di difendere le vittime, essendo esso stesso coinvolto<br />

nella consumazione dei crimini, anzi spesso, addirittura, i crimini sono l’espressione<br />

di una politica statale di vittimizzazione della popolazione civile(<br />

271 ) (anche l’art. 7 dello StCPI, l’art. 3 dello StTPR e l’art. 4 dello<br />

StTPY richiedono per la realizzazione di «crimini contro l’umanità’’ un ‘‘attacco<br />

generalizzato e sistematico contro la popolazione civile»), con la conseguenza<br />

che spetta alla comunità internazionale intervenire per garantire<br />

la tutela delle vittime, riportare la pace e la giustizia( 272 ); proprio la lesione<br />

dei diritti umani da parte dello Stato e quindi l’impossibilità di ottenere<br />

giustizia a livello nazionale, rende necessaria la creazione di un sistema di<br />

giustizia soprannazionale( 273 ).<br />

L’affermazione del principio della responsabilità penale individuale<br />

per i crimini contro l’umanità e i crimini di guerra (art. 17-20 StCPI), dovrebbe<br />

svolgere l’effetto deterrente, di cui parla il preambolo al paragrafo 5<br />

(e 11) dello Statuto, in quanto avvisa i potenziali violatori dei fondamentali<br />

diritti umani che i loro crimini non saranno dimenticati in virtù di un compromesso<br />

politico o di esigenze di pacificazione internazionale, come avveniva<br />

nel passato( 274 ). La responsabilizzazione degli individui dovrebbe di-<br />

( 269 ) G.R. Vetter, op. cit., p. 89.<br />

( 270 ) O. Triffterer, The Preventive and the Repressive Function, cit., p. 153.<br />

( 271 ) M.C. Bassiouni, Introduction au droit pénal international, cit., p. 53.<br />

( 272 ) O. Triffterer, The Preventive and the Repressive Function, cit., pp. 158-160.<br />

( 273 ) Cfr. O. Triffterer, The Preventive and the Repressive Function, cit., p. 154.<br />

( 274 ) S.R. Ratner - J.S. Abrams, op. cit., p. 336; M. McAuliffe deGuzman, op. cit.,<br />

p. 340; I. Lirola Delgado - M.M. Martín Martínez, op. cit., p. 25; J.E. Stromseth,

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