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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

307<br />

esame descritti dal TPY in questa sentenza sono gli stessi che saranno analizzati<br />

dalla Pre-Trial Chamber della Corte Penale Internazionale a partire<br />

dal caso Lubanga, come si esaminerà.<br />

Tale teoria, come evidenzia la dottrina, presuppone, però, una struttura<br />

di rapporti paritari, di carattere orizzontale, e non può essere applicata ad un<br />

apparato di potere fondato su rapporti gerarchici; nel caso in esame, infatti,<br />

il TPY applica la teoria del controllo funzionale del crimine per spiegare i<br />

rapporti dell’imputato con gli altri leader, al vertice di altre istituzioni, e la<br />

loro realizzazione in comune del piano criminale, mentre adotta la teoria<br />

del controllo della volontà, quale fondamento dell’autorìa mediata – entrambe<br />

le teorie sono espressione della teoria del controllo del crimine –,<br />

per spiegare i rapporti dell’imputato con i suoi subordinati( 266 ).<br />

Tale nozione di coautorìa fondata sul controllo del crimine è stata rigettata<br />

dalla Camera d’Appello, in base alla considerazione che non si tratterebbe<br />

di una teoria fondata sul diritto consuetudinario internazionale o sulla prassi<br />

giurisprudenziale precedente dello stesso Tribunale; la Camera ritiene, piuttosto,<br />

che, per garantire la coerenza e la certezza del diritto, è preferibile ricondurre<br />

i fatti in esame nell’ambito della teoria della joint criminal enterprise,riconosciuta<br />

come espressione del diritto consuetudinario internazionale e ampiamente<br />

applicata dallo stesso TPY( 267 ). In realtà, la Trial Chamber nel caso<br />

Stakić si è rivelata assolutamente lungimirante,comesiesaminerà.<br />

6. La responsabilità personale nello Statuto della Corte Penale Internazionale.<br />

«La piena affermazione di un diritto punitivo della Comunità internazionale<br />

su tutti gli individui colpevoli dei più gravi crimini contro la pace e<br />

la sicurezza del genere umano» è stata consacrata nello Statuto di Roma del<br />

1998, così affermando la necessità di quel «diritto internazionale penale»,<br />

per lungo tempo negata e oggi reclamata dal «sentimento giuridico degli<br />

individui e dei popoli»( 268 ).<br />

the Stakic Case, inInt. Crim. Law Rev., 2004, p. 475 ss.; H. Olásolo, Reflections on the<br />

Treatment of the Notion of Control of the Crime and Joint Criminal Enterprise in the Stakić<br />

Appeal Judgement, inInter. Crim. Law Rev., 2007, p. 143 ss.<br />

( 266 ) TPY, Stakić, Trial Chamber II, cit., par. 469 ss.; ampiamente in materia cfr. Olásolo<br />

-A.Pérez Cepeda, op. cit., p. 508 ss. Cfr. TPR, Gacumbitsi, Appeals Chamber, cit.,<br />

Separate Opinion of Judge Shomburg, par. 22 (cfr. par. 14 ss.), e Dissenting Opinion of Judge<br />

Shahabuddeen, par. 46, cfr. inoltre 42 ss. - 47-50; TPY, Simić, Appeals Chamber, cit., Dissenting<br />

Opinion of Judge Schomburg, par. 17. Cfr. M.E. Badar -N.Karsten, Current Developments<br />

at the International Criminal Tribunals, inInter. Crim. Law Rev., 2007, pp. 174-<br />

175; per una disamina di tali opinioni dissenzienti cfr. A.M. Maugeri, op. cit., p. 550 ss.<br />

( 267 ) Cfr. H. Olásolo, op. cit., p. 143 ss..<br />

( 268 ) Così G. Vassalli, ‘‘Statuto di Roma’’, Note sull’istituzione di una Corte penale<br />

internazionale, inRiv. studi politici int., 1999, p. 10.

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