28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

304<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

L’istituto viene utilizzato, inoltre, per superare i problemi di accertamento<br />

dell’elemento soggettivo; molte volte non emerge chiaramente nelle<br />

sentenze se determinati crimini sono stati eseguiti perché ordinati o pianificati<br />

dall’accusato, che agisce a livello decisionale, oppure se sono stati realizzati<br />

dagli esecutori che hanno agito di propria iniziativa senza l’approvazione<br />

dei superiori( 251 ); non è necessario provare, come emerge dal caso<br />

Brdjanin( 252 ), che «ogni partecipante è d’accordo circa l’esecuzione di ciascun<br />

crimine commesso» (in particolare la seconda categoria di joint criminal<br />

enterprise consente di dedurre genericamente l’intent richiesto,<br />

mentre la terza categoria consente di imputare i crimini che rappresentano<br />

solo una conseguenza naturale e prevedibile dell’impresa). La comune impresa<br />

criminosa minimizza le difficoltà probatorie, in quanto richiede solo<br />

un indiretto collegamento tra l’accusato e uno specifico crimine, basandosi<br />

sull’assunto che il crimine non è commesso da un singolo individuo, ma da<br />

una pluralità di persone in base ad una divisione dei compiti; si ritiene possibile,<br />

come esaminato, considerare tutti responsabili per aver contributo<br />

alla realizzazione dello scopo comune indipendentemente dal ruolo<br />

svolto( 253 ).<br />

Lo stesso TPY ha evidenziato nel caso Stakić che un’interpretazione<br />

eccessivamente ampia della joint criminal enterprise rischia di comportare<br />

«una flagrante violazione del principio nullum crimen sine lege»( 254 ) e addirittura,<br />

il giudice Per-Johan Lindholm, nella sua opinione separata nel<br />

caso Simić, ha espressamente criticato la dottrina della joint criminal enterprise,<br />

considerandola in conflitto con il concetto di «commissione»<br />

espresso nell’art. 7(1) StTPY, nonché fonte di confusione e controproducente<br />

per la diffusione del diritto internazionale penale( 255 ).<br />

La dottrina, insomma, paventa il timore che tale istituto, se non viene<br />

applicato con molta cautela, comporti forme di «collective guilt»( 256 ). La<br />

( 251 ) Così V. Haan, op. cit., p. 174; cfr. TPY, Krnojelac, Trial Chamber II, cit., par.<br />

412; TPY, Krstić, Trial Chamber, cit., par. 153 ss.-434 ss.<br />

( 252 ) TPY, Brdjanin, Rule 89, Trial Decision, cit., par. 17.<br />

( 253 ) G. Mettraux, op. cit., p. 292.<br />

( 254 ) TPY, Stakić, Trial Chamber II, cit., par. 433.<br />

( 255 ) TPY, Simić, Trial Chamber II, cit., Separate and partly dissenting opinion of Judge<br />

Per-Johan Lindholm, par. 2-5. Cfr. M.E. Badar, ‘‘Just Convict Everyone!’’ - Joint Perpetration:<br />

From Tadić to Stakić and Back Again, inInter. Crim. Law Rev., 2006, p. 293; A. O’-<br />

Rourke, op. cit., p. 307.; K. Hamdorf, The Concept of a Joint Criminal Enterprise and Domestic<br />

Modes of Liability for Parties to a Crime, inJourn. of Inter. Crim. Just. 2007, p. 208.<br />

( 256 ) Così W. Schabas, An Introduction, II, cit., p. 104; sui rischi di un eccessivo ampliamento<br />

di tale forma di responsabilità che rischia di trasformarsi in una forma di responsabilità<br />

collettiva cfr. M.A. Drumbl, Pluralizing international, cit., p. 1302 ss.; J. Crawford,<br />

The drafting of the Rome Statute, inP.Sands, From Nuremberg to the Hague: the Future<br />

of International Criminal Justice, Cambridge, 2003, p. 109 ss.; R. Overy, The<br />

Nuremberg Trials: international law in the making, ivi, p. 28; A. Clapham, Issues of comple-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!