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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

non solo ogni persona coinvolta in attività amministrative o in attività di<br />

supervisione nel campo di concentramento è stata considerata colpevole<br />

di partecipazione nel «disegno comune», ma chiunque svolgesse una funzione<br />

nel campo è stato giudicato responsabile, perché comunque forniva<br />

un contributo al funzionamento del campo( 234 )), ma, anche quando come<br />

nel caso Einsatzgruppen, giudicato da un Tribunale Penale Internazionale<br />

del dopoguerra, si è sottolineato che non basta la mera partecipazione nell’organizzazione<br />

senza riguardo allo scarso livello del ruolo rivestito, –<br />

anche se l’imputato è consapevole del proposito criminoso –( 235 ), si ritiene<br />

che la responsabilità per la partecipazione in un’organizzazione criminale si<br />

distingue dalla responsabilità per la partecipazione in una joint criminal enterprise<br />

solo in relazione a soggetti che rivestono un ruolo secondario,<br />

mentre la forma di responsabilità in questione (partecipazione in una comune<br />

impresa criminosa) si può presumere nell’ipotesi in cui l’accusato rivesta<br />

una tale posizione di responsabilità, per esempio comandante di una<br />

sub-unità, da consentire di adottare una simile presunzione( 236 ). Addirittura<br />

la giurisprudenza in materia di campi di concentramento ha elaborato<br />

la teoria per cui sono considerati responsabili tutti coloro che sono membri<br />

dello staff, i quali hanno consapevolezza che dei crimini vengono commessi,<br />

tranne che si tratti di soggetti che non abbiano alcun ruolo (amministrativo<br />

o di supervisione) o che pur rivestendo un certo status, forniscono<br />

un contributo insignificante( 237 ). Tale orientamento viene ripreso<br />

e condiviso dal TPY nel caso Kvôcka, in cui si precisa che una persona<br />

con significativa autorità o influenza, la quale consapevolmente omette di<br />

lamentarsi o protestare, fornisce automaticamente una forma di «assistenza<br />

sostanziale o di supporto all’attività criminale» attraverso il suo silenzio,<br />

considerato come una sorta di approvazione («in particolare se presente<br />

alla scena dell’attività criminale»)( 238 ).<br />

Si attribuisce così rilevanza penale a titolo di concorso attivo, nella<br />

( 234 ) Trial of Weiss and Thirty-Nine Others (Dachau Concentration Camp case), United<br />

Nations War Crimes Commission, Law Reports of Trials of War Criminals, Vol. XI, 13; TPY,<br />

Kvôcka, Trial Chamber, cit., par. 302 ss. Nel caso Kiel Gestapo sono stati considerati responsabili<br />

tutti i presenti, in quanto la consapevolezza che un crimine sta per essere commesso e<br />

la partecipazione, nonostante tale consapevolezza, sono state considerate sufficienti per attribuire<br />

la responsabilità; anche gli autisti, che lamentavano di aver eseguito gli ordini della Gestapo<br />

e di non essere membri dell’organizzazione, e di non aver nulla a che fare con l’intero<br />

affare, sono stati considerati responsabili, cfr. British Military Court, Hamburg, Gjzrmany, 1st<br />

july-3rd september, 1947, Case no. 62, Trial of Max Wielen and 17 others - The Stalag Luft<br />

III, Case n. 62, in Law Reports of Trials of War Criminals, Vol. XI, 1949 (TPY, Kvôcka, Trial<br />

Chamber, cit., par. 298).<br />

( 235 ) Cfr. TPY, Blasˇkić, Trial Chamber, cit., par. 278.<br />

( 236 ) Trials of War Criminals, Einsatzgruppen Case, XI, cit., 581-587.<br />

( 237 ) Cfr. TPY, Kvôcka, Trial Chamber, cit., par. 282.<br />

( 238 ) Ibidem, par. 309.

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