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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

299<br />

lontà, che si realizza in particolare durante i conflitti armati; ciascuno viene<br />

punito, allora, per la sua volontaria partecipazione al sistema criminale, al<br />

quale comunque ha deciso di fornire un contributo consentendo di far funzionare<br />

la macchina criminale, assumendosi la responsabilità per tutto ciò<br />

che viene realizzato dalla macchina proprio perché sa di non dare un semplice<br />

contributo alla realizzazione di un singolo determinato crimine, ma a<br />

un pericoloso sistema, o meglio congegno criminale che realizza una pluralità<br />

di crimini. E, allora, ai fini della partecipazione nella JCE i requisiti oggettivi<br />

e soggettivi sono più sfumati rispetto a quelli del concorso di persone,<br />

ma la responsabilità èquella di un coautore, il quale, comunque, indipendentemente<br />

dalla possibilità di valutare l’efficacia eziologica del suo<br />

contributo, ha consentito alla macchina criminale di funzionare. Il rischio<br />

che emerge è quello di violare i fondamentali principi penalistici, dal principio<br />

di offensività al principio di colpevolezza.<br />

La dottrina italiana ha evidenziato, ancora, che si dovrebbe sottolineare<br />

anche sotto il profilo oggettivo la differenza tra la correità e la complicità,<br />

per evitare il rischio che emerge nella giurisprudenza internazionale<br />

di distinguere solo sotto il profilo soggettivo il ruolo del complice e quello<br />

del partecipe nella comune impresa criminosa: la condotta di correità deve<br />

manifestare un «rapporto organico e sistematico dell’agente con l’impresa<br />

criminosa, in modo tale da garantirne la continuità e, in ogni caso, di attuarne<br />

i fini unitamente alla piena accettazione dei mezzi e dei fini del sodalizio»,<br />

l’agevolazione può «rappresentare una condotta di carattere episodico<br />

che non si innesta in un piano comune ma che, comunque, è in<br />

grado di apportare un apprezzabile vantaggio alla realizzazione dell’impresa<br />

criminosa»: riecheggiano «in qualche modo la distinzioni, esistenti<br />

nel nostro diritto interno, fra le condotte rilevanti ai fini associativi e le condotte<br />

di mero concorso esterno all’associazione stessa»( 233 ). Tale interpretazione<br />

è apprezzabile, ma rimane sempre l’anomalia di un istituto che consente<br />

di imputare tutti i crimini realizzati dai partecipanti alla comune impresa<br />

ad un soggetto, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo si sia limitato a<br />

fornire un contributo all’organizzazione.<br />

5.2. Il contributo alla JCE in forma omissiva: responsabilità di posizione.<br />

L’istituto della JCE non solo rischia di comportare una responsabilizzazione<br />

come autori del reato di soggetti che hanno fornito un minimo contributo<br />

ad un organizzazione originariamente lecita, limitandosi a svolgere<br />

un’attività inséneutra (lo stesso TPY cita il caso Dachau ricordando che<br />

( 233 ) E. Amati, Concorso di persone, cit., pp. 145-146.

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