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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

297<br />

Un diverso orientamento sembra essere elaborato dalla giurisprudenza<br />

del TPY nel caso Kvôcka, in cui si stabilisce che la partecipazione in una<br />

joint criminal enterprise può rilevare a titolo di istigazione, commissione<br />

(committing) o come forma di complicità (aider o abettor), distinguendo<br />

così i diversi ruoli che può assumere la partecipazione nell’impresa criminale(<br />

225 ). Si sottolinea che è possibile partecipare sia come coautore, sia<br />

come complice (aider o abettor), ma in quest’ultimo caso è sufficiente<br />

per considerare il soggetto responsabile il tradizionale elemento soggettivo<br />

connesso a tale forma di partecipazione e cioè la consapevolezza di fornire<br />

un contributo sostanziale all’impresa e la consapevolezza dell’intento perseguito<br />

dall’autore; se si accerta che il partecipe non si limita a tale consapevolezza,<br />

ma condivide l’intento criminale, il suo ruolo nell’impresa sarà<br />

considerato quello di un coautore( 226 ). In base al grado e alla natura della<br />

partecipazione, l’accusato può essere un agevolatore o un co-autore( 227 ). Si<br />

esprime, tuttavia, la convinzione che tale distinzione tra il mero agevolatore<br />

e il coautore nell’ambito di un’impresa criminale è difficile, soprattutto se si<br />

considera che nel caso di attività continuativa la condivisione dell’intento<br />

criminale può essere dedotta dal fatto di continuare a partecipare nonostante<br />

la consapevolezza della finalità dell’impresa criminale( 228 ). In quest’ipotesi<br />

si da rilievo al diverso contributo oggettivo tra complice e coautore,<br />

anche se poi prevale l’aspetto soggettivo per distinguere i due ruoli.<br />

cisione la Camera d’Appello riforma la sentenza del Tribunale, trasformando la condanna<br />

come co-autore della joint criminal enterprise di persecuzione in quella di complice in omicidio,<br />

proprio per la mancanza della condivisione dell’intento di uccidere in capo all’imputato<br />

(par. 141-142); cfr. l’opinione dissenziente del giudice Shahabuddeen, che ritiene condivisibile<br />

la decisione di I grado. Cfr. G. Mettraux, op. cit., pp. 290-291.<br />

( 225 ) TPY, Kvôcka, Trial Chamber, cit., par. 310. Cfr. E. van Sliedregt, The criminal<br />

responsibility of individuals, cit., p. 102.<br />

( 226 ) Ibidem, par. 273.<br />

( 227 ) Ibidem, par. 284. Si fa l’esempio di un contabile che gestisce i profitti di un’impresa,<br />

senza sapere che essa produce film pornografici con bambini; se costui continua a lavorare<br />

per l’impresa dopo aver acquistato tale consapevolezza, potrà essere considerato un<br />

agevolatore (aider o abettor), anche se si accerta che egli detesta i film pornografici. Se, però,<br />

continua a lavorare a lungo per la compagnia e svolge il suo lavoro in maniera competente e<br />

efficiente, limitandosi a protestare una sola volta occasionalmente contro i deprecabili scopi<br />

della compagnia, sarà ragionevole dedurre che egli condivide l’intento criminale dell’impresa<br />

e, allora, diventa un coautore. Se, invece, colui che si limita a pulire gli uffici, continua a lavorare<br />

per la compagnia nonostante la consapevolezza dell’attività criminale, egli non potrà<br />

essere considerato un partecipe perché il suo ruolo non è considerato sufficientemente significativo,<br />

così TPY, Kvôcka, Trial Chamber, cit., par. 285-286.<br />

( 228 ) TPY, Kvôcka, Trial Chamber, cit., par. 284-328; TPY, Trial Chamber II, Stakic,<br />

cit., par. 422. Nell’ipotesi in cui lo stato di mente viene dedotto da indizi (by inference), la<br />

deduzione in questione deve essere l’unica possibile in considerazione delle prove raccolte,<br />

così TPY, Vasiljevići, Trial Chamber, cit., par. 69; TPY, Krnojelac, Trial Chamber II, cit.,<br />

par. 83. Cfr. S. Powles, op. cit., pp. 612-613.

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