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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

5.1. Le forme di partecipazione in una JCE.<br />

295<br />

Un altro profilo controverso dell’istituto della joint criminal enterprise<br />

attiene alla possibilità di configurare al suo interno come forme di partecipazione<br />

sia la coautoria, sia la complicità.<br />

La Camera d’Appello a partire dal caso Tadic ha sostenuto che la partecipazione<br />

in un «proposito o disegno comune» rientra nella teoria della<br />

co-perpetration quale prevista dal termine «committing» ex art. 7(1)( 219 );<br />

un partecipante al piano comune può essere considerato responsabile come<br />

coautore principale per tutti gli atti che rientrano nel piano, indipendentemente<br />

dal fatto che egli fu o meno personalmente coinvolto nell’atto.<br />

La Camera ha sottolineato, infatti, che tale interpretazione non solo è<br />

imposta dall’oggetto e dallo scopo dello Statuto, ma è richiesta dalla vera natura<br />

di molti crimini internazionali che sono commessi comunemente in situazioni<br />

di guerra; questi crimini non derivano dalla propensione criminale<br />

del singolo individuo, ma rappresentano la manifestazione di «collective criminality»:<br />

sono realizzati da gruppi di individui che agiscono nel perseguimento<br />

di un disegno criminale comune. Si precisa, quindi, che «sebbene alcuni<br />

membri del gruppo hanno fisicamente realizzato l’atto criminale,...la<br />

partecipazione e il contributo di altri membri del gruppo è spesso vitale<br />

nelfacilitarelaconsumazionedelreatoinquestione.Neconseguechelagravità<br />

morale di tale partecipazione è spesso non meno – o piuttosto non differente<br />

– rispetto a quella di coloro che hanno effettivamente realizzato gli<br />

atti in questione. In queste circostanze considerare penalmente responsabile<br />

come autore solo la persona che materialmente realizza l’atto criminale significa<br />

non considerare il ruolo come coautore di tutti coloro che hanno reso<br />

possibile in qualche modo all’autore l’esecuzione del crimine. Allo stesso<br />

tempo, in base alle circostanze del caso, considerare quest’ultimi responsabili<br />

solo come complici (aiders e abettors) puòsottovalutare il grado della loro<br />

responsabilità criminale»( 220 ).<br />

( 219 ) TPY, Tadić, Appeals Chamber, cit., par. 185-192; conforme TPR, Rwamakuba,<br />

Appeals Chamber, Decision on Interlocutory appeal, cit., par. 29; TPY, Kvôcka, Trial Chamber,<br />

cit., par. 249; TPY, Blagojević - Jokić, Trial chamber, cit., par. 696, cfr. inoltre par. 712-<br />

713, in cui si esclude la responsabilità diBlagojević come partecipe in una joint criminal enterprise<br />

proprio perché si ritiene che la sua condotta configuri solo una forma di complicità,<br />

aiding and abetting (cfr. par. 724 per Jokic); TPY, Milan Milutinović, 26 febbraio 2009, Case<br />

Nº. IT-05-87-T, par. 4. Cfr. TPY, Prosecutor v. Miroslav Deronjić 30 marzo 2004, Trial<br />

Chamber II, Case Nº. IT-02-61-S, par. 125. Cfr. G. Mettraux, op. cit., p. 283; L. Van<br />

Den Herik -E.Van Sliedregt, Ten Years Later, the Rwanda Tribunal still Faces Legal<br />

Complexities: Some Comments on the Vagueness of the Indictment, Complicity in Genocide,<br />

and the Nexus Requirement for War Crimes, inLeiden Journal of International Law, 2004, p.<br />

549; E. van Sliedregt, The criminal responsibility of individuals, cit., p. 72.<br />

( 220 ) TPY, Tadić, Appeals Chamber, cit., par. 191-192; TPR, Rwamakuba, Appeals<br />

Chamber, Decision on Interlocutory appeal, cit., par. 29.

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