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284<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

trina parla di semplificazioni probatorie per cui quanto più alta è la carica<br />

rivestita quanto meno penetrante la verifica circa l’effettiva influenza sull’esecutore<br />

del crimine( 149 )).<br />

La stessa Camera d’Appello nel caso Brdjanin ha denunciato, però, la<br />

tendenza nella prassi ad imputare una simile forma di responsabilità per<br />

concorso nel reato, fondata sulla presenza passiva sul luogo del delitto, attraverso<br />

una serie di presunzioni o deduzioni presuntive( 150 ).<br />

La giurisprudenza del TPY e del TPR, insomma, tende ad accogliere<br />

una nozione ampia di complicità, anche in forma omissiva, rinunciando all’adozione<br />

del criterio condizionalistico; e anche la nozione di istigazione<br />

accolta si presenta in termini particolarmente ampi ed elastici, scarsamente<br />

tassativi, laddove si attribuisce rilievo a condotte istigative, anche in forma<br />

omissiva, senza richiedere un effettivo legame tra la condotta dell’istigatore<br />

e il fatto tipico. La partecipazione al reato nella forma del concorso è riconosciuta<br />

in termini così ampi «da far sì che risulti del tutto marginale l’eventualità<br />

che si arrivi a negare l’influenza della singola condotta sull’accrescimento<br />

delle chanches di realizzazione di un determinato fatto delittuoso»;<br />

e tale indeterminatezza dell’elemento obiettivo si riflette, poi, nell’elemento<br />

psicologico ritenendo sufficiente che «in esso si rifletta in forma<br />

speculare il significato ‘‘causale’’ del contributo di partecipazione nell’accezione<br />

amplissima così frequentemente postulata in materia di concorso<br />

‘‘morale’’ nel delitto di volta in volta realizzato»( 151 ).<br />

5. La responsabilità dei leader per partecipazione in una joint criminal enterprise<br />

nella giurisprudenza del TPY.<br />

La giurisprudenza del TPY affronta il problema di responsabilizzare<br />

tutti coloro che parteciparono ai crimini di massa consumati durante il conflitto<br />

nell’ex Yugoslavia e, in particolare, i leader attraverso una rielaborazione<br />

dell’istituto della joint criminal enterprise.<br />

La realizzazione dei reati previsti nella forma organizzata della comune<br />

impresa criminosa non è espressamente prevista dal StTPY, né da norme<br />

per fatto altrui, inRiv. it. dir. proc. pen., 1984, p. 231; G.A. De Francesco, Dogmatica e<br />

politica criminale nei rapporti tra concorso di persone ed interventi normativi contro il crimine<br />

organizzato, inRiv. it. dir. proc. pen, 1994, p. 1278 ss.<br />

( 149 ) E. Amati, Concorso di persone, cit., p. 143. Cfr. A. Sereni, Istigazione al reato e<br />

autoresponsabilità, Padova, 2000, p. 152; Id., Responsabilità personale, cit., p. 831; ; L. Risicato,<br />

La causalità psichica tra determinazione e partecipazione, Torino, 2007, p. 48 ss.<br />

( 150 ) TPY, Brdjanin, Appeals Chamber, cit., par. 278 ss.<br />

( 151 ) Così G.A. De Francesco, Dogmatica e politica criminale, cit., p. 1281, il quale<br />

utilizza tali espressioni in relazione al concorso di persone e alla responsabilità degli associati<br />

per i delitti scopo nel sistema penale italiano.

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