28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

281<br />

crimine si consumi è già concreta o addirittura si sta consumando, il comandante<br />

dovrebbe essere considerato responsabile ex art. 7 (1)( 133 ).<br />

Nel caso Kayshema and Ruzindana si specifica che tale forma di responsabilità<br />

non è basata su un obbligo di agire( 134 ). Anche nel caso<br />

Brdjanin, dopo aver escluso la possibilità di configurare la responsabilità<br />

da comando per la mancanza in capo all’imputato, Presidente dell’ARK<br />

Crisis Staff, del potere di prevenire e punire i crimini della polizia e dell’esercito,<br />

si attribuisce alla sua consapevole tolleranza (laissez-faire attitude) e<br />

inattività, alla luce della posizione di autorità rivestita, il carattere di «incoraggiamento<br />

e sostegno morale ai membri dell’esercito e della polizia per<br />

continuare» a compiere atti di tortura nei campi di detenzione( 135 ); emerge<br />

in maniera evidente, come l’accoglimento della teoria dell’agevolazione finisce<br />

per attribuire, in base al giudizio del TPY, carattere agevolatore<br />

anche alla condotta omissiva di chi non era obbligato ad impedire i crimini<br />

in questione, in mancanza della relazione superiore-subordinato o di altra<br />

fonte dell’obbligo di agire. Si realizza così un’evidente violazione dei presupposti<br />

fondamentali della responsabilità omissiva e un pericoloso allargamento<br />

degli estremi della responsabilità concorsuale, che finisce per comportare<br />

una forma di responsabilità per fatto altrui; in mancanza di un obbligo<br />

giuridico di impedimento, la valorizzazione in chiave concorsuale dell’omesso<br />

impedimento «si risolve nel far rispondere un determinato soggetto<br />

semplicemente per il comportamento delittuoso di altra persona, pienamente<br />

capace di condursi e perciò autoresponsabile»( 136 ).<br />

Tanto è vero che la stessa giurisprudenza del TPY, in particolare della<br />

Camera d’Appello, ha cercato di limitare tale tendenza richiedendo per imputare<br />

una condotta omissiva a titolo di responsabilità personale ex art.<br />

7(1), e adottare la dottrina «commission by omission», la violazione di un<br />

obbligo di agire; anche l’imputazione della condotta omissiva come forma<br />

di complicità (aiding or abetting) presuppone un tale obbligo( 137 ).<br />

( 133 ) TPY, Mrksˇić - Radić - Canin, Trial Chamber II, cit., par. 556, che cita TPY, Blasˇkic,<br />

Appeals Chamber, par. 664; cfr. TPY, Mrksˇić - S ˇ ljivancanin, Appeals Chamber, cit.,<br />

par. 146-156 (nota 554).<br />

( 134 ) TPY, Kayishema and Ruzindana, Trial Chamber, cit., par. 200; TPY, Bosˇkoski -<br />

Tarculovski, Trial Chamber II, cit., par. 402.<br />

( 135 ) Cfr. TPY, Brdjanin, Trial Chamber II, cit., par. 537.<br />

( 136 ) Così in relazione alla responsabilità penale per omesso impedimento dell’altrui<br />

reato, sulla base di un generico obbligo di vigilanza, cfr. N. Pisani, Controlli sindacali e responsabilità<br />

penale nelle società per azioni, Milano, 2003, p. 61; conforme A. Fiorella, Il<br />

trasferimento di funzioni nel diritto penale dell’impresa, Firenze, 1985, pp. 205-206; G. Insolera,<br />

Nozione individuale e collettiva della responsabilità penale, inL’Ind. pen., 1996,<br />

p. 261 ss., parla di responsabilità di posizione nell’ipotesi in esame.<br />

( 137 ) TPY, Prosecutor v. Stanislav Galić, 30 novembre 2006, Appeals Chamber, Case<br />

Nº. IT-98-29-A, par. 175; TPY, Blasˇkić, Appeals Chamber, cit., par. 663; TPR, Ntagerura,<br />

Appeals Chamber, cit., par. 659; TPY, Brdjanin, Appeals Chamber, cit., par. 274; TPY,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!