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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

271<br />

come già ricordato, che la criminalità di un’organizzazione non implica<br />

l’immediata responsabilità di tutti i suoi membri, «unless they are personally<br />

implicated in the commission of acts declared criminal by Article 6<br />

of the Charter as members of the organisation. Membership alone is not<br />

enough to come within the scope of these declarations»( 85 ) (la dottrina evidenzia,<br />

però, come sopra accennato, che la prova del carattere criminale<br />

dell’organizzazione rappresentava una prova «prima facie» della responsabilità<br />

dei suoi membri( 86 )).<br />

Nel criminalizzare determinate organizzazioni criminali ex art. 9 della<br />

Carta di Londra e nel qualificare la partecipazione in tali organizzazioni<br />

come reato ex art. 6 e art. II n. 2 d) della legge n. 10 del Consiglio di controllo<br />

alleato in Germania, il Tribunale di Norimberga ha distinto tra le<br />

forme di partecipazione non penalmente rilevanti per lo scarso rilievo<br />

del ruolo svolto e le forme di partecipazione considerate criminali in virtù<br />

dell’importanza dello status rivestito o della funzione svolta all’interno dall’organizzazione,<br />

da parte di persone consapevoli degli scopi criminali e<br />

dell’attività della stessa organizzazione( 87 ). Nell’accogliere la dottrina del<br />

«common design» o«joint enterprise», la giurisprudenza del dopoguerra<br />

ha sottolineato che la partecipazione deve avere un reale effetto sulla consumazione<br />

del reato; il partecipe deve rappresentare una parte della macchina<br />

criminale, adempiendo taluni compiti che direttamente incidono<br />

sulla consumazione del reato( 88 ).<br />

3. La responsabilità penale dei leader dopo Norimberga.<br />

L’11 dicembre del 1946 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha<br />

adottato la Risoluzione n. 95( 89 ), nella quale si esprimeva una conferma<br />

unanime dei principi di diritto internazionale riconosciuti nello Statuto<br />

del Tribunale di Norimberga e nella giurisprudenza di questo Tribunale;<br />

l’Assemblea incaricò il Comitato, che divenne l’International Law Commission<br />

(ILC), di codificare tali principi( 90 ). Nel 1950 l’ILC ha adottato<br />

i «Principi della Legge Internazionale Riconosciuti nella Carta del Tribu-<br />

for international Crimes, Oxford, 2000, p. 371 ss.; cfr. H. Donnedieu de Vabres, op. cit.,<br />

pp. 480, 546.<br />

( 85 ) The Trial of German Major War Criminals, cit., p. 67; A. Fichtelberg, op. cit., p.<br />

163.<br />

( 86 ) Cfr. M.C. Bassiouni, Crimes Against Humanity, cit., p. 385.<br />

( 87 ) The Trial of German Major War Criminals, cit., p. 104.<br />

( 88 ) The Trial of German Major War Criminals, cit., p. 53; cfr. K. Ambos, Individual<br />

Criminal Responsability, cit., p. 10.<br />

( 89 ) G.A.Res. 95(I) (11 Dec. 1946).<br />

( 90 ) Cfr. sull’ILC W. Schabas, An Introduction, II ed., cit., p. 8 ss.

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