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Salvo errori, fummo i primi a segnalare questo diverso grado di evidenza.<br />

Ebbene: dal 1988, quando fu formulata questa nostra osservazione,<br />

non vi fu – al riguardo – obiezione alcuna.<br />

4. Sul concorso quando i coautori hanno fatto lo stesso.<br />

Peraltro, questo nostro rilievo non riguarda soltanto il concorso mediante<br />

votazione relativa a una proposta criminosa.<br />

Quando più sicari assassinano la vittima con diversi colpi d’arma da<br />

fuoco, i sicari sono – pacificamente – tutti assassini, pure nel caso in cui<br />

fosse provato che soltanto la pallottola di uno tra i sicari ha provocato la<br />

morte.<br />

Quando due malviventi danno fuoco – ciascuno del proprio lato – a<br />

un’abitazione, i due complici vengono ritenuti due incendiari e il delitto<br />

d’incendio si considera commesso da entrambi.<br />

E così è nei c.d. reati soggettivi propri: rissa, duello ( quando erano in<br />

vigore gli artt. 394 e 55 del c.p.), associazione a delinquere e via dicendo.<br />

Il reato in cui tutti i concorrenti fanno lo stesso cade integralmente<br />

sotto i nostri sensi.<br />

Esso è ciò che vediamo: basta, infatti, la testimonianza di un bambino<br />

per far condannare i giocatori d’azzardo. Se il bambino dichiara che ha veduto<br />

i giocatori calare a turno una carta, la prova è sufficiente.<br />

Se questo è vero, l’art. 110 c.p. è l’estensione analogica del concorso<br />

che esiste in natura. In natura, c’è soltanto il concorso oggettivo, in cui tutti<br />

fanno lo stesso. L’art. 110 c.p. avverte che concorso è anche il fenomeno<br />

analogo – ma non proprio identico – del concorso valutativo in cui tutti<br />

fanno altrettanto.<br />

Quando tutti hanno fatto lo stesso il giudice deve – sotto il profilo oggettivo<br />

– dare la stessa qualificazione alla condotta di ogni concorrente. O<br />

il concorso c’è per tutti o la compartecipazione non c’è per nessuno (salvi,<br />

s’intende, i profili dell’imputabilità, del dolo e della colpa).<br />

Viceversa, nell’ambito del concorso valutativo, il giudice può ritenere<br />

istigazione punibile quella di Tizio e non quella di Caio: le forma d’istigazione<br />

sono varie. E si può considerare punibile l’istigazione suadente e non<br />

quella basata su argomenti controproducenti. E dubbi analoghi possono<br />

sorgere (e, infatti, sono sorti) per il concorrente poco abile.<br />

5. Conclusione.<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

Ci si potrebbe obiettare che la distinzione da noi propugnata – fin dal<br />

1988 – non è stata seguita da nessuno.<br />

Ma il motivo è evidente.

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