28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

267<br />

stata riconosciuta per la consumazione sia di atti preparatori, sia di atti esecutivi,<br />

e sia di atti successivi alla consumazione del crimine( 65 ).<br />

Si riteneva sufficiente per configurare un’organizzazione criminale che<br />

l’attività dell’organizzazione includesse uno dei crimini previsti dall’art. 6,<br />

che la maggioranza dei membri dell’organizzazione partecipassero volontariamente<br />

e fossero consapevoli della natura criminale dell’attività dell’organizzazione;<br />

ma non si richiedeva espressamente la specifica consapevolezza<br />

che lo scopo dell’organizzazione consistesse nella consumazione di crimini<br />

internazionali( 66 ).<br />

Proprio in virtù della dottrina del «common design», inoltre, anche imputati<br />

che non commisero direttamente i crimini furono considerati responsabili<br />

come complici in considerazione del loro coinvolgimento burocratico<br />

o funzionale nei crimini del sistema Nazista. Per la prima volta,<br />

venne riconosciuta un tipo di responsabilità basata su certe funzioni organizzative<br />

all’interno di un apparato burocratico: si imputa «la cosciente<br />

partecipazione ad un sistema nazionale ed ampio, organizzato a livello governativo,<br />

di crudeltà e ingiustizie, perpetrate, in violazione delle leggi di<br />

guerra e di umanità, nel nome della legge e dell’autorità del Ministro della<br />

Giustizia, e attraverso lo strumento delle Corti»( 67 ); nella politica di Stato<br />

criminale erano coinvolti più elementi dell’apparato pubblico, dalle forze<br />

armate alle forze di polizia, dalle unità paramilitari a certi elementi dell’amministrazione<br />

civile( 68 ). Emerge il concetto di responsabilità per l’organizzazione<br />

e di responsabilità da comando( 69 ).<br />

( 65 ) L. Cavicchioli, op. cit., pp. 1065-1066; M.C. Bassiouni, Crimes Against Humanity,<br />

cit., p. 380; Id., Introduction au droit pénal international, cit., p. 372.<br />

( 66 ) M.C. Bassiouni, Crimes Against Humanity, cit., p. 385; H. Donnedieu de Vabres,<br />

Le Procès de Nuremberg devant les Principes Modernes du Droit Pénal International, 70<br />

Recueil des Cours 1947, pp. 480, 546; cfr. A. Marston Danner - J.S. Martinez, op. cit.,p.<br />

113, che sottolineano che, in un secondo momento, i giudici pretesero anche la consapevolezza<br />

che l’organizzazione fosse coinvolta nella realizzazione di crimini che rientravano nella<br />

Carta di Londra.<br />

( 67 ) United States v. Altstötter et al., (‘‘Justice Case’’), in Law Reports of Trial of War<br />

Criminals, vol. VIII, 985. Cfr. K. Ambos, Individual Criminal Responsability, cit., pp. 9-<br />

17, il quale cita in particolare il caso Eichmann (Israel), District court, 12 Dicembre 1961,<br />

nº 40/61, 36 I.L.R., 236-237; Id., Der Allgemeine Teil, cit., p. 92.<br />

( 68 ) M.C.Bassiouni, Introduction au droit pénal international, cit., p. 51. Cfr. P.R. Williams<br />

-M.P.Scharf, op. cit.,p.17ss.;E.van Sliedregt, Criminal Responsibility in International<br />

Law- Liability Shaped By Policy Goals and Moral Outrage,inEur. journ. of crime, crim. law<br />

and crim. just. 2006, vol. 14, p. 81; cfr. Trib. Mil. La Spezia, 12 gennaio - 10 maggio 2004, in<br />

Giust. pen. 2005, II, p. 488-523, con nota di R. Maggio, p. 508, in cui il GUP evidenzia che gli<br />

imputati non possono essere considerati colpevoli per il semplice fatto che appartenevano al<br />

corpo delle SS., perché l’imputazione non riguarda l’appartenenza ad un gruppo ma la partecipazione<br />

al compimento dei crimini avvenuti il 12 agosto 1944 a Sant’Anna di Stazzema, in<br />

considerazione della realizzazione di un contributo concreto al verificarsi dell’evento.<br />

( 69 ) K. Ambos, Der Allgemeine Teil, cit., p. 93.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!