28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

266<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

criminali (ex art. 9 e 10 della Carta di Londra( 62 ) e art. II n. 2 d della legge<br />

n. 10 del Consiglio di controllo alleato in Germania; furono dichiarate criminali<br />

le dirigenze del Partito Nazionalsocialista, la Gestapo e le SS)( 63 ).<br />

La dichiarazione di un’organizzazione come criminale consentiva di<br />

perseguire «tutti i membri dell’organizzazione senza considerare la responsabilità<br />

personale degli individui per ogni particolare crimine»( 64 ). Il reato<br />

era colto globalmente come l’insieme di tutti gli atti individuali collegati dal<br />

disegno criminoso, attraverso un’anticipazione della soglia della punibilità:<br />

si incriminava l’adesione e la partecipazione attiva alla realizzazione di un<br />

programma politico nella piena consapevolezza del carattere criminale delle<br />

finalità perseguite, con la conseguente imputazione ai responsabili di tutti i<br />

crimini non direttamente commessi ma della cui realizzazione dovevano essere<br />

a conoscenza. Si accoglie così la dottrina inglese del common design, in<br />

base alla quale è sufficiente che l’imputato sia coinvolto nella consumazione<br />

del crimine perseguendo il comune proposito; la responsabilità è<br />

l’ampio e aggressivo uso dell’imputazione a titolo di conspiracy per guerra d’aggressione, i<br />

giudici alla fine limitarono le condanne per conspiracy solo nei confronti di coloro che appartenevano<br />

al nucleo di comando attorno a Hitler e che effettivamente parteciparono alla pianificazione<br />

dell’aggressione; dei 22 imputati solo 8 furono condannati e la conspiracy non<br />

rappresenta il capo principale di imputazione. L’accusa per conspiracy ha svolto un ruolo<br />

più significativo per i crimini contro la pace (e non per i crimini di guerra o contro l’umanità).<br />

Cfr. A. Viviani, op. cit., p. 172 sul self restraint con cui sia l’IMT sia l’IMTFE utilizzarono<br />

tale nozione.<br />

( 62 ) Art. 9: «Il tribunale, nel giudizio di qualsiasi individuo membro di un gruppo o<br />

organizzazione, potrà dichiarare, in connessione con l’atto di cui l’individuo sia ritenuto colpevole,<br />

che il gruppo o l’organizzazione di cui l’individuo era membro costituiva un’organizzazione<br />

criminale». Art. 10: «In tutti i casi in cui il Tribunale avrà decretato il carattere criminale<br />

di un’organizzazione o di un gruppo, le competenti autorità di ciascuna potenza firmataria<br />

avranno diritto di processare davanti ai tribunali nazionali, militari o di occupazione<br />

qualsiasi persona per il fatto di essere stato membro di quel gruppo o di quella organizzazione.<br />

In questo caso il carattere criminale del gruppo o dell’organizzazione è da considerarsi<br />

accertato e non potrà essere rimesso in discussione». Cfr. S.R. Ratner - J.S. Abrams, op.<br />

cit., p. 16.<br />

( 63 ) C.M. Bassiouni, Crimes against Humanity, cit., p. 383, il quale evidenzia che invece<br />

di accertare il carattere criminale dell’organizzazione e, quindi, dichiarare criminale la<br />

partecipazione in essa, un’organizzazione diventava criminale se si accertava la responsabilità<br />

criminale dei suoi membri, così ad esempio la Gestapo fu dichiarata criminale solo dopo aver<br />

riconosciuto la colpevolezza di uno dei suoi leader, Ernst Kaltenbrunner. Cfr. C. Lombois,<br />

Droit pénal international, cit., p. 111; R. Teitel, Nuremberg and Its legacy, Fifty Years Later,<br />

in B.Cooper (a cura di), War Crimes - The Legacy of Nuremberg, New York, 1999, p. 47 ss.;<br />

A. Viviani, op. cit., p. 175; S. Manacorda, op. cit., p. 197 ss.<br />

( 64 ) A. Fichtelberg, op. cit., p.162. Cfr. Agreement for the Prosecution and Punishment<br />

of Major War Criminals of the European Axis, and the Establishing the Charter of<br />

the International Military Tribunal (IMT), (1951) 82 UNT.S 279; H. Vest, Genozid durch<br />

organisatorische Machtapparate. An der Grenze von individueller und kollektiver Verantwortlichkeit,<br />

Baden - Baden, 2002, p. 341 ss.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!