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DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

263<br />

choice test»( 45 ), ma non ha mai concretamente riconosciuto che di fronte<br />

ad un ordine non fosse possibile un «moral choice», non ha mai concesso<br />

la diminuzione di pena consentita dall’art. 8, non ha mai riconosciuto l’errore<br />

sul divieto in considerazione dell’illegittimità della guerra di aggressione(<br />

46 ).<br />

2.1. La responsabilità personale nell’ambito del concorso di persone nella<br />

giurisprudenza del Tribunale di Norimberga.<br />

Lo Statuto del Tribunale di Norimberga non solo afferma il carattere<br />

individuale della responsabilità per i crimini di guerra, ma riconosce la rilevanza<br />

penale delle condotte di complicità( 47 ). L’art. 6 stabilisce, infatti,<br />

che «I dirigenti, organizzatori, istigatori e complici che partecipano alla elaborazione<br />

o alla esecuzione di un piano concertato o complotto per commettere<br />

uno dei predetti crimini sono responsabili di tutti gli atti da<br />

chiunque commessi in esecuzione di detto piano». In particolare, poi, l’art.<br />

6(a) dello Statuto e l’art. 5(A) dello StIMTFE prevedono in relazione a crimini<br />

contro la pace la punibilità delle condotte di «pianificazione, preparazione,<br />

inizio o continuazione di una guerra di aggressione», mentre l’art.<br />

II, n. 2 della legge n. 10 del Consiglio di controllo alleato in Germania distingue<br />

in generale tra autori e complici( 48 ).<br />

La giurisprudenza della Corte di Norimberga e dei tribunali militari<br />

alleati sembra accogliere un modello di concorso di persone unitario( 49 )<br />

nell’interpretazione dell’art. 6 della Carta e dell’art. II, n. 2 della CCL n.<br />

10, in conformità all’insegnamento della dottrina americana; tale dottrina<br />

adotta il modello unitario senza distinguere il diverso ruolo rivestito da cia-<br />

negli Statuti dei Tribunali ad hoc; ci si limita a prevedere la possibilità nell’ipotesi in questione<br />

di una diminuzione facoltativa di pena (art. 7 ult. com. del StTPY e art. 6, ult. com. dello<br />

StTPR). Solo in pochi ordinamenti nazionali è stata adottato tale principio (Argentina, Austria,<br />

Iran, Romania, e Regno Unito). Cfr. J. Kreuter, Staatskriminalität und die Grenzen<br />

des Strafrecht - Reaktionen auf Verbrechen aus Gehorsam aus rechtsethischer Sicht, Gütersloher,<br />

1997, pp. 65-161 ss.; sull’eccessiva severità di tale scelta cfr. H. McCoubrey, op. cit., p.<br />

391.<br />

( 45 ) Trial of German Major, cit., I, 1947, p. 221.<br />

( 46 ) H.H. Jescheck, I principi del diritto penale internazionale nello Statuto di Norimberga,<br />

inDiritto penale del XXI secolo, 2004, p. 12.<br />

( 47 ) A. Eser, Individual Criminal Responsibility, cit., pp. 774-775. Cfr. sulla necessità<br />

di punire il concorso di persone nelle teorizzazioni di un sistema di giustizia internazionale<br />

precedenti la prima guerra mondiale V.V. Pella, La Criminalité collective des États et le<br />

Droit Pénal de l’Avenir, Bucarest, 1925, p. 236 ss.<br />

( 48 ) Cfr. A. Di Martino, La disciplina del concorso di persone,inProblemi attuali della<br />

giustizia penale internazionale, Torino, 2005, p. 192; S. Manacorda, op. cit., p. 115 ss.<br />

( 49 ) Cfr. A.M. Maugeri, op. cit., p. 571 ss.; A. Viviani, op. cit., p. 116.

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