28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DIRITTO <strong>PENALE</strong> STRANIERO, COMPARATO, COMUNITARIO<br />

261<br />

che «uno dei più importanti [principi legali] è che la responsabilità penale è<br />

personale, e che le punizioni di massa devono essere impedite»; «i Tribunali»,<br />

precisa la Corte, «devono dichiarare la responsabilità penale [di<br />

un’organizzazione o di un gruppo] sino a quando è possibile farlo in maniera<br />

da assicurare che le persone innocenti non vengano punite»( 34 ).<br />

Anche laddove la Corte, applicando l’art. 9 dello Statuto di Norimberga,<br />

riconosce il carattere criminale di un’organizzazione, come si esaminerà,<br />

precisa che la sola appartenenza formale all’organizzazione non è sufficiente<br />

in sè per ritenere che l’attività del soggetto sia criminale( 35 ) (anche<br />

se non sono mancati tentativi giurisprudenziali di applicare una simile presunzione(<br />

36 )); «si devono escludere le persone che non sono a conoscenza<br />

degli scopi criminali o degli atti dell’organizzazione. Si dovranno escludere<br />

parimenti le persone preposte dallo Stato a partecipare all’organizzazione,<br />

a meno che esse abbiano personalmente contribuito alla perpetrazione di<br />

fatti qualificati come crimini dall’art. 6 della Carta in qualità di membri dell’organizzazione»(<br />

37 ).<br />

Emerge da queste parole come in seguito ai gravi episodi di esecuzione<br />

di sanzioni collettive avvenuti durante la II guerra mondiale fosse sorta l’esigenza<br />

di affermare, innanzitutto, il principio della responsabilità personale<br />

come divieto di responsabilità per fatto altrui, e, quindi, come responsabilità<br />

personale colpevole. In primo luogo, infatti, si afferma il principio<br />

che nel diritto penale moderno il gruppo, nazionale, etnico, religioso, razziale,<br />

non risponde degli atti commessi dal membro del gruppo, responsabile<br />

delle proprie azioni, e quindi la sanzione collettiva non è più accettabile(<br />

38 ); specularmente il singolo non è responsabile per gli atti commessi<br />

dai leader o dagli altri membri del gruppo, atti ai quali sia rimasto estraneo.<br />

In secondo luogo, una persona può essere considerata penalmente responsabile<br />

solo se è in qualche modo colpevole per ciascuna violazione della<br />

legge internazionale imputatagli, rigettando il concetto di responsabilità<br />

oggettiva( 39 ); anche laddove si ammette la responsabilità per la partecipa-<br />

( 34 ) The Trial of the Major War Criminals, cit., vol. 22, p. 499; K. Ambos, Individual<br />

Criminal Responsibility, cit., p. 8; cfr. C. Lombois, Droit pénal international, cit., p. 111; S.<br />

Glaser, op. cit., pp. 482-522; H.H. Jescheck, Die Verantwortlichkeit der Staatsorgane, cit.,<br />

p. 374; G. Gornig, op. cit., p. 11; P.R. Williams - M.P. Scharf, Peace with Justice? - War<br />

Crimes and Accountability in the Former Yugoslavia, Lanham-Boulder-New York-Oxford,<br />

2002, p. 16 ss.<br />

( 35 ) Trial of German Major War Criminals, 30 settembre 1946, cit., p. 67; cfr. S. Plawski,<br />

op. cit., pp. 66-67; cfr. A. Sereni, Responsabilità personale, cit., pp. 805-806.<br />

( 36 ) Cfr. A. Fichtelberg, Conspiracy and international criminal justice, inCrim. Law<br />

Forum, 2006, p. 163; M.C. Bassiouni, Crimes Against Humanity, cit., p. 385.<br />

( 37 ) Trial of German Major War Criminals, 30 settembre 1946, cit., p. 499.<br />

( 38 ) Cfr. A. Huet -R.Koering-Joulin, Droit pénal international, Paris, 2005, p. 54.<br />

( 39 ) Trial of German Major War Criminals, cit., 1947, I, pp. 255-279; Cfr. A. Cassese,<br />

International Criminal Law, Oxford, 2003, p. 136 ss.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!