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SAGGI E OPINIONI<br />

Inoltre, l’art. 68 I co della carta costituzionale smentisce pure la tesi<br />

secondo cui il concorso avrebbe il suo fondamento nell’accessorietà.<br />

Nelle votazioni, di regola, non vi è un esecutore materiale distinto<br />

dagli altri concorrenti. Manca una condotta principale cui sarebbe immaginabile<br />

che accedano le condotte per così dire subordinate. Molte volte, i<br />

votanti esprimono la loro volontà tutti insieme: ciò avviene, in particolare,<br />

quando si vota per alzata di mano. Perciò, non soltanto per motivi di prova<br />

(spesso si conosce e si verbalizza soltanto l’unanimità), ma pure perché non<br />

sussiste una condotta principale, il fatto che la votazione di una proposta<br />

criminosa sia concorso smentisce la teoria dell’accessorietà.<br />

E perciò – fermo restando che molte sono le ulteriori e annose obiezioni<br />

a questa posizione di pensiero – l’art. 68 I co della Costituzione è<br />

un argomento sufficiente per respingere pure la teoria dell’accessorietà.<br />

3. L’evidenza del concorso nei casi di votazione.<br />

Inoltre, molti fatti storici specifici dimostrano che non si è mai dubitato<br />

che la votazione di una proposta criminosa sia un caso di concorso di<br />

assoluta evidenza.<br />

Il regime borbonico restaurato dopo Waterloo volle punire l’uccisione<br />

di Luigi XVI avvenuta il 21 gennaio 1793. Benché moltissimi fossero stati<br />

coloro che avevano cooperato al regicidio, soltanto i convenzionali che avevano<br />

votato per la morte del Re furono esiliati dalla Francia di Luigi XVIII,<br />

dopo il 1815.<br />

Ancor più significativo fu il processo di Verona, nel 1944. Furono imputati<br />

e (con l’eccezione di Cianetti, che aveva ritrattato il voto) condannati<br />

a morte i firmatari dell’ordine del giorno Grandi, presentato nell’ultima seduta<br />

del gran consiglio del fascismo.<br />

La Repubblica sociale considerò un crimine – da punirsi con la pena di<br />

morte – la destituzione di Mussolini, avvenuta il 25 luglio 1943.<br />

La conseguenza era ovvia: Vittorio Emanuele III e Badoglio avevano<br />

contribuito alla caduta di Mussolini molto più di tanti tra i firmatari della<br />

mozione Grandi e avrebbero dovuto essere anch’essi imputati nel processo<br />

di Verona: e – invece – il processo di Verona non li riguardò. Analogamente,<br />

molti tra i politici che avevano combattuto il trono, i militari che<br />

avevano scortato Luigi XVI fino alla ghigliottina avevano contribuito al regicidio<br />

almeno quanto i deputati della Convenzione che avevano votato per<br />

la morte del Re.<br />

Eppure, soltanto i convenzionali furono esiliati dal regime borbonico<br />

restaurato.<br />

Ciò dimostra che il voto a favore di una mozione ritenuta (a torto o<br />

ragione) criminosa è un caso di concorso più evidente delle altre ipotesi<br />

di compartecipazione criminosa.<br />

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