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GIURISPRUDENZA COMMENTATA<br />

249<br />

dendo in tal modo, sicuramente ‘‘abbondante’’ l’arco temporale di acquisto/acquisizione<br />

dei beni.<br />

Differenti le riflessioni dottrinarie.<br />

Innanzitutto quella di chi ritiene che non dovrebbe esigersi la prova della legittimità<br />

della provenienza, ma una spiegazione da valutare in concreto secondo i principi<br />

della libertà delle prove e del libero convincimento, così richiamando le sentenze n. 14/<br />

71 e 464/92 della Corte Costituzionale( 47 ).<br />

Alla quale s’aggiunge la valutazione per cui, non richiedendo una derivazione della<br />

sproporzionalità dal reato commesso, il reato, in tal senso, giocherebbe il ruolo di una<br />

sorta di condizione obiettiva di punibilità (in riferimento, ovviamente, alla confisca, e<br />

non alla pena)( 48 ).<br />

A mitigare in un certo qual modo i contorni dell’alea intorno alla ‘‘presunzione di<br />

pertinenzialità’’, è sopravvenuta un ulteriore e fondamentale sentenza, che ha contribuito<br />

e provveduto a fornire un importante ridimensionamento, attraverso il concetto<br />

della ‘‘temporalità’’, precisando come ‘‘la presunzione di pertinenzialità tra alcune categorie<br />

di reati ed i beni di cui l’imputato non possa giustificare la provenienza non possa<br />

applicarsi in modo illimitato ed indiscriminato, ma debba necessariamente essere circoscritta<br />

in un ambito di ragionevolezza temporale’’, in modo tale che detti beni non siano<br />

‘‘ estranei al reato perché acquisiti in un periodo di tempo talmente antecedente<br />

alla commissione di quest’ultimo, che possa far escludere ogni possibilità di riferimento’’(<br />

49 ).<br />

Con detta pronuncia s’è in qualche ridefinito in modo puntuale, quello che è il<br />

to per il quale è stata pronunciata condanna, né tantomeno l’epoca dell’acquisto, sicché essa<br />

opera anche nel caso in cui i beni risultino acquisiti al patrimonio del condannato in epoca<br />

precedente o successiva ai fatti contestati per i quali sia intervenuta condanna o che il loro<br />

valore superi il provento del medesimo reato’’, Cass. Pen., Sez. I, n. 21357 del 13 maggio<br />

2008 (dep. 28 maggio 2008), cit., già in tal senso Cass. SS.UU. N. 920/2003, cit.<br />

( 47 ) G. Nanula, Le nuove norme sul possesso ingiustificato di valori, inIl Fisco, n. 42/<br />

95, l’autore sostiene che ‘‘l’estensione della confisca dal profitto illecito costituente la produttività<br />

economica del singolo delitto episodico, per il quale il soggetto sia stato condannato, ai<br />

più ampi valori costituenti il patrimonio ingiustificato, non possa essere automatica, ma debba<br />

basarsi su ulteriori e più estesi elementi di prova – ancorché indiretta – concernenti il<br />

complesso dell’attività delinquenziale del soggetto e la sua persistenza nel reato, in maniera<br />

da spiegare l’esistenza di un ragionevole rapporto di causalità con l’accumulo ingiustificato...’’,<br />

cit., p. 10136.<br />

( 48 ) G. Fornasari, L’ultima forma di manifestazione della ‘‘cultura del sospetto’’: il<br />

nuovo art. 12 sexies della legge n. 356 del 1992, in Critica del Diritto, 1994, cit., p. 17, ed<br />

allora, ‘‘o la sanzione viene applicata in base al sospetto, che l’autore del fatto non è stato<br />

in grado di sviare con un’adeguata dimostrazione in senso contrario, che la constatata disponibilità<br />

patrimoniale sia conseguenza del reato per il quale è intervenuta la condanna oppure<br />

il patteggiamento, ed allora non sembra potersi porre in dubbio la violazione del diritto costituzionale<br />

alla difesa; o invece viene applicata in base al sospetto non sviato della provenienza<br />

da altre attività criminose, ed allora entra in questione anche il principio di determinatezza’’,<br />

cit., p. 17.<br />

( 49 ) Cass. Pen., Sez. V, n. 2469 del 30 luglio 1998, in Arch. Nuova Proc. Pen., 1998,<br />

544. Tal ‘‘ragionevolezza temporale’’, ‘‘consente di operare – ancorché in via presuntivaun<br />

collegamento tra i beni ed il fatto criminoso che, da un lato, non contrasti con la logica<br />

ed il buon senso, dall’altro, non comporti una lesione ingiustificata dei diritti individuali di

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