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24<br />

litici e dei legislatori; posto che la Costituzione è vigente da oltre sessant’anni;<br />

posto che nessuno – almeno a nostra conoscenza – aveva proposto<br />

l’abolizione dell’art. 68 I co della Costituzione; posto che norme analoghe<br />

si ritrovano in moltissimi ordinamenti del presente e del passato, si può ritenere<br />

che l’art. 68 I co della Costituzione abbia codificato un principio destinato<br />

a durare.<br />

Gli antichi Romani – quando constatavano che una certa norma si ritrovava<br />

tra popoli lontani e diversi – ritenevano che quella norma potesse<br />

qualificarsi diritto naturale.<br />

Pur nella varietà delle opinioni, crediamo che il venerando criterio<br />

degli antichi Romani vada tenuto presente nel nostro argomento.<br />

2. Voto causale e voto superfluo.<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

Se questo è vero, il caso del voto è un’ipotesi (per lo più) di concorso,<br />

regolata espressamente dall’ordinamento giuridico per stabilire che il voto<br />

del parlamentare a favore di una proposta che sia – o sembri – criminosa<br />

non è punibile.<br />

Mentre le norme sulla compartecipazione criminosa riguardano ogni<br />

forma di concorso nel reato, l’art. 68 I co della Costituzione si applica a<br />

un caso specifico di concorso.<br />

Ebbene, cos’insegna questa norma?<br />

Che non vi è nessuna differenza (sotto il profilo dell’esistenza della<br />

compartecipazione criminosa) tra voto causalmente determinante e voto<br />

eziologicamente superfluo.<br />

Se rilevante a titolo di compartecipazione nel reato fosse il voto determinante,<br />

l’art. 68 I co dalla carta costituzionale avrebbe fatto una certa distinzione<br />

tra voto determinante e voto causalmente non determinante. Pertanto,<br />

l’art. 68 I co della Costituzione smentisce l’idea che il concorso di<br />

persone s’impernii sul nesso di causalità. Il legislatore costituente ha equiparato<br />

– all’art. 68 I co – il voto determinante e quello superfluo.<br />

Beninteso, questo non è l’unico argomento che smentisce la concezione<br />

causale del concorso.<br />

Rinviamo perciò pure alle altre critiche, ormai tradizionali, – altrui e<br />

nostre – alla concezione causale del concorso e già da noi altrove riassunte(<br />

1 ).<br />

In questa sede, basti porre in luce che l’art. 68 I co della carta costituzionale<br />

è da solo un ostacolo insormontabile alla definizione eziologica<br />

del concorso di persone.<br />

( 1 ) Giuliani Balestrino, I limiti della compartecipazione criminosa, 1988, passim.

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