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GIURISPRUDENZA COMMENTATA<br />

247<br />

specifiche e puntuali. Tale indicazione non va confusa con un’imposizione di onere<br />

della prova, ma si risolve nell’esposizione di fatti e circostanze di cui il giudice valuterà<br />

la specificità e la rilevanza e verificherà in definitiva la sussistenza. L’onere imposto non<br />

trasmoda perciò in una richiesta di prova diabolica, ma è al contrario di agevole assolvimento’’(<br />

40 ).<br />

Ed ancor più dettagliatamente, è stato sottolineato che ‘‘la prova circa la sproporzione,<br />

rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto, del valore economico dei beni<br />

da confiscare grava sull’accusa...., ma una volta fornita tale prova sussiste una presunzione<br />

relativa di illecita accumulazione patrimoniale che può essere superata solo da<br />

specifiche e verificate allegazioni dell’interessato’’( 41 ).<br />

Appare oltremodo palese, che in virtù del dato testuale delle sentenze citate, ed il<br />

termine stesso ‘‘allegazioni’’, per la voce giurisprudenziale, s’è dinanzi ad un più generico<br />

e ‘‘costituzionalizzato’’ onere di allegazione, e non diversamente ad una vera e propria<br />

inversione dell’onere della prova( 42 ).<br />

Quindi sull’accusa graverebbe l’onere, attraverso precise e dettagliate indagini, di<br />

‘‘provare’’ l’esistenza e/o sussistenza di una sproporzione, (nei termini stabiliti dalla<br />

norma), ed al soggetto condannato, toccherebbe dimostrare che la provenienza del patrimonio<br />

non è di natura illecita, la ‘‘prova della non effettività della prova’’.<br />

Ovviamente, tanto detto è inerente esclusivamente alla sperequazione tra il patrimonio<br />

e l’attività svolta dal soggetto condannato, con specifico riferimento alla misura<br />

della confisca, nulla a che vedere con i capi d’imputazione, per i reati contestati, per i<br />

quali si segue l’ordinario iter processuale.<br />

Non è mancato peraltro chi abbia ravvisato che lo scopo di tal procedimento, non<br />

è quello di ‘‘ottenere dal soggetto passivo una dichiarazione auto incriminante o pregiudizievole<br />

per il medesimo, pur di evitare la confisca (con conseguente porsi del dubbio<br />

di legittimità costituzionale) ma anzi mira oggettivamente, semmai, alla dimostrazione<br />

di una provenienza legittima’’( 43 ).<br />

Ciò non pare abbia convinto tutti, perché comunque permangono in merito al<br />

punto sul quale si discorre, ancora talune, sostanziali riserve.<br />

( 40 ) Cass. Pen., SS.UU., n. 920 del 17 dicembre 2003, cit.<br />

( 41 ) Cass. Pen., Sez. II, n. 44940 del 30 ottobre 2008, in Famiglia e Diritto, 2009, 4,<br />

406; Per cui, cade sul soggetto ‘‘che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l’onere di giustificare<br />

la provenienza, con l’allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria<br />

civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale<br />

presunzione’’, Cass., 15 aprile 1996, Berti. ‘‘Il consolidamento di questo ultimo orientamento<br />

giurisprudenziale varrà a modificare l’attuale connotato antigarantistico delle scelte interpretative<br />

prevalenti nella giurisprudenza. Ma un contributo significativo in tal senso può essere<br />

dato anche da un maggior rigore nella valutazione del soddisfacimento all’onere di prova<br />

gravante sul pubblico ministero in punto di disimmetria tra patrimonio e reddito dichiarato<br />

o attività economica ‘’, di tal avviso, G. Izzo, Sulla confisca di ricchezza sproporzionata al reddito<br />

dichiarato, inIl Fisco, 1997, 16, cit., p. 4355.<br />

( 42 ) Problematica affine alla’’ prova’’ nei reati di pericolo astratto, ex art. 49, II comma,<br />

c.p.<br />

( 43 ) D. Potetti, Riflessioni in tema di confisca di cui alla legge 501/1994 in Cass. Pen.<br />

1995, cit., p. 1065.

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