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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

Il periodo storico-normativo, che ha indotto ab initio il legislatore ad introdurre<br />

l’art. 12 sexies nel nostro ordinamento, ci porta all’anno stesso, o meglio, a pochi giorni<br />

di distanza, che venisse pubblicata la sentenza con la quale la Suprema Corte sanciva<br />

l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 12 quinquies, d. l. n. 306/92, ‘‘possesso<br />

ingiustificato di valori’’( 20 ), per violazione dell’art. 27, comma 2 della Costituzione,<br />

e quindi per contrasto con il principio di presunzione d’innocenza( 21 ).<br />

Invero, volendo darne una lettura, in chiave per così dire di ‘‘ascendenza genealogica’’,<br />

l’art. 12 sexies si differenzia profondamente dal punto di vista strutturale rispetto<br />

a quest’ultimo, proprio per il requisito di base cristallizzato espressamente nella<br />

sentenza di condanna, od applicazione della pena su richiesta, (ai sensi dell’art. 444<br />

c.p.p.), e per il fatto stesso di non prevedere, a differenza dell’art. 12 quinquies, una<br />

specifica fattispecie di reato, risolvendosi, appunto, in una confisca, che, peraltro,<br />

non possiede alcun punto di tangenza con il reato per cui il soggetto è stato condannato,<br />

essendo, appunto, applicata al patrimonio ‘‘sproporzionato’’ ed ‘‘ingiustificato’’,<br />

e non a quello ‘‘derivato’’ dal reato d’imputazione( 22 ).<br />

Dal punto di vista puramente formalistico e letterale, vi è il venir meno dell’aggettivo<br />

‘‘legittima’’, in riferimento alla giustificazione della provenienza dei beni costituenti<br />

il patrimonio, possibile oggetto della confisca a quo.<br />

Sul punto, appare più che palese, indipendentemente dalla locuzione utilizzata dal<br />

legislatore, o meglio ancora, dall’omessa aggettivazione, che debba farsi riferimento, a<br />

prima però, testimonia l’originaria impostazione seguita dal legislatore nell’aggressione dei<br />

patrimoni illeciti, sviluppando in realtà la filosofia della confisca di prevenzione, e cioè, quella<br />

di privare l’interessato dei beni di cui non è in grado di giustificare il possesso (che dunque<br />

vengono presuntivamente ritenuti di provenienza illecita). La ratio che assiste la confisca per<br />

equivalente, è invece diversa, poiché prescinde dalla pertinenzialità, anche solo presunta dei<br />

beni espropriati con qualsiasi reato, mirando a vanificare gli eventuali tentativi posti in essere<br />

dal reo, per occultare gli effettivi proventi illeciti (la cui esistenza storica, deve però essere<br />

accertata)’’. Congiuntamente, (così come già rilevato nel corso della disquisizione) aggiunge<br />

la Corte, ‘‘l’art. 12 sexies, non è lo strumento con cui vengono confiscati gli accertati proventi<br />

dei reati presupposto della speciale misura ablativa, giacché questi ultimi sono espropriati già<br />

in forza dell’art. 240 c.p., o delle altre norme speciali che tale espropriazione impongono,<br />

ovvero attraverso la confisca di valore, laddove prevista’’. Dalla Relazione della Corte di Cassazione<br />

alla l. n. 125/2008.<br />

( 20 ) Per un’analisi della portata e dell’ambito di applicazione dell’art. 12 quinquies, elaborata<br />

partendo dall’art. 708 c.p., N. Pollari-G. Graziano, Il possesso ingiustificato di<br />

valori tra presunzione d’innocenza ed onere della prova, inIl Fisco, 1993, pp. 809 e ss; O.<br />

Di Giovine, Antichi schemi e nuove prospettive nella lotta alla criminalità organizzata. Dall’art.<br />

708 c.p. all’art. 12 quinquies d l. 8 giugno 1992, n. 306, inRIDPP, 1994, 1, p. 117 e ss.<br />

( 21 ) Sentenza n. 48 del 17 febbraio 1994 (G.U. n. 9 del 23 febbraio 1994), in Foro<br />

Amm., 1996, 2193. Altresì, in merito all’art. 12 quinquies ed alla sentenza della Corte Costituzionale<br />

n. 48/1994, G. Izzo, Possesso ingiustificato di valori. La Corte boccia e il Governo<br />

aggiusta il tiro, inIl Fisco, 1994, p. 2438 e ss.<br />

A tal pro, non è mancata la voce di chi scorgesse nell’emanazione del nuovo decreto<br />

legge, lo scopo di ‘‘turare la falla aperta dal venir meno del secondo comma dell’art. 12 quinquies’’,<br />

G. Fornasari, Strategie sanzionatorie e lotta alla criminalità organizzata in Germania<br />

e in <strong>Italia</strong>, inRiv. Trim. di Dir. Pen. dell’Econ., 1994, cit., p. 762.<br />

( 22 ) Per una più ampia e precisa disamina relativa all’art. 12 quinquies, D. Fondaroli,<br />

Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale, Bologna, 2007, p. 453 e ss.

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