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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

Fino a pochi anni addietro( 11 ), si è assistito ad una certa univocità d’orientamento.<br />

Proprio il rapporto tra la revoca della sospensione condizionale della pena e la<br />

sentenza emessa a seguito della procedura dell’applicazione della pena su richiesta, è<br />

stato però oggetto di una nuova, più recente pronuncia delle Sezioni Unite( 12 ), che ribaltando<br />

completamente, con una netta torsione, quanto stabilito precedentemente, ha<br />

sancito che la sentenza di patteggiamento, ‘‘ poiché èai sensi dell’art. 445, comma 1 bis,<br />

equiparata, salve diverse disposizioni di legge, ad una pronuncia di condanna, costituisce<br />

titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168, comma 1, n. 1, c.p., della sospensione<br />

condizionale della pena precedentemente concessa’’, per cui, rispetto all’equiparazione<br />

della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, l’inciso ‘‘salve<br />

diverse disposizioni di legge’’, dev’essere interpretato nel senso che ‘‘ il regime di equiparazione,<br />

non consente di rifuggire dall’applicazione di tutte le conseguenze penali<br />

della sentenza di condanna che non siano categoricamente escluse’’.<br />

Il problema dell’’’equiparazione’’ della sentenza emessa a termine della procedura<br />

di patteggiamento alla sentenza di condanna, intorno alla quale ruotano da anni interrogativi<br />

e perplessità, resta inconfutabilmente lo stesso, giacché, nonostante gli ultimi<br />

spunti giurisprudenziali, la quaestio non sembra essere stata posta, in modo definitivo<br />

al riparo da dubbi, e soprattutto non appare vi sia risposta esaustiva e del tutto convincente,<br />

laddove persiste ancora il punto di primaria incertezza, fermo restando il dato<br />

per il quale, la sentenza di patteggiamento, è ‘‘equiparata’’ alla sentenza di condanna,<br />

ma sentenza di condanna non è.<br />

3. Struttura e natura dell’art. 12 sexies, a raffronto con l’art. 12 quinquies.<br />

Non v’è dubbio alcuno circa la finalità preventiva alla base dell’articolo stesso,<br />

volta a colpire la criminalità organizzata ( 13 ) ed i reati ad essa collegati, soprattutto a<br />

sottrarre a questa la disponibilità economica, illecitamente acquisita, e bloccarne i flussi<br />

di denaro, con il preciso scopo di evitare ulteriori investimenti in altre attività delittuose<br />

ed il finanziamento di ulteriori azioni criminali( 14 ).<br />

( 11 ) SS.UU. n. 3600 del 26/02/1997; SS.UU. n. 31 del 22/11//2000 (dep. 03/05/2001),<br />

‘‘il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere revocato per effetto di<br />

una successiva sentenza di patteggiamento, non contenendo quest’ultima quell’accertamento<br />

di responsabilità che costituisce imprescindibile presupposto per la revoca disciplinata dall’art.<br />

168, comma 1, n. 1, c.p.’’, cit.<br />

( 12 ) SS.UU. n. 17781 del 29 /11/2005 (dep 23/05/2006), L. Cremonesi, La successiva<br />

condanna può revocare la precedente sospensione condizionale contenuta nella sentenza di patteggiamento,<br />

inDir. Pen. e Proc., 2006, 12, 1492 e ss., Cass. Pen. Sez. IV n. 2987 del 22/11/<br />

2007; già precedentemente Cass. Pen. Sez III n. 12296 del 09/02/2005, ‘’tra gli effetti penali<br />

della decisione che irroga una pena detentiva patteggiata superiore a due anni deve comprendersi,<br />

ricorrendone i presupposti, anche la revoca del beneficio della sospensione condizionale<br />

della pena precedentemente concesso’’.<br />

( 13 ) Infatti, a partire dagli anni settanta, e particolarmente negli ultimi decenni, si è<br />

purtroppo assistito, ad un’evoluzione/trasformazione della stessa, si è passati da una primaria,<br />

atavica criminalità organizzata di tipo rurale-feudale, ad un’odierna che potremmo con<br />

contezza ben definire di carattere economico-imprenditoriale.<br />

( 14 ) Le indagini sulla criminalità organizzata, Corso di aggiornamento sulle tecniche di

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