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236<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

additive della Corte costituzionale, al fine di verificare se, nelle fattispecie in esame, l’efficacia<br />

precettiva dello ius novum sia limitata ai soli meccanismi riparatori delle prerogative<br />

dell’imputato, nell’eventualità di nuove contestazioni ‘‘patologiche’’, oppure se il<br />

riconoscimento della facoltà di accesso ai riti alternativi al dibattimento abbia anche<br />

comportato la normativizzazione dei relativi presupposti, con la definitiva legittimazione<br />

delle contestazioni ‘‘tardive’’( 67 ).<br />

A favore di quest’ultima conclusione militano sia il tenore dei dispositivi delle sentenze<br />

in esame sia l’inscindibilità logica del nesso che lega la norma additiva alle relative<br />

condizioni di applicabilità. Se ne dovrebbe inferire il definitivo superamento, in senso<br />

affermativo, della questione insorta circa l’ammissibilità o meno delle nuove contestazioni<br />

‘‘tardive’’.<br />

Ciò nonostante, non manca, ad avviso di chi scrive, un sia pur ristretto margine<br />

interpretativo per conciliare l’originaria impostazione codicistica con lo ius superveniens<br />

di matrice costituzionale. La via di mezzo tra l’invalidità e la legittimità delle contestazioni<br />

‘‘patologiche’’ può, infatti, individuarsi proprio nella disciplina delle nullità. Se è<br />

vero, infatti, che la ‘‘patologia’’ di cui trattasi è stata spesso ricondotta alla categoria<br />

delle nullità a regime intermedio ex artt. 178, lett. c) e 180 c.p.p., si potrebbe anche<br />

sostenere che – a fronte di un’irrituale modifica dell’addebito sulla base di dati non<br />

emersi «nel corso dell’istruzione dibattimenatale» – l’imputato possa scegliere di coltivare<br />

la causa di nullità oppure di sanarla mediante la scelta di una delle modalità di definizione<br />

alternativa consentite a seguito delle predette declaratorie di incostituzionalità,<br />

le quali, del resto, non avevano ad oggetto questioni relative all’invalidità o meno delle<br />

contestazioni ‘‘tardive’’, ma alla possibilità di dare corso all’istanza dell’imputato di<br />

fruire di un rito speciale in relazione a tali contestazioni.<br />

Intesa in questi termini, la disciplina risultante dai menzionati interventi additivi in<br />

tema di reintegrazione dell’imputato nelle facoltà di accesso alle alternative dibattimentali<br />

avrebbe il pregio di non snaturare l’originaria impostazione codicistica e, al tempo<br />

stesso, di evitare, su basi consensuali, la regressione del procedimento, salvaguardando,<br />

sia pure nei termini parziali di cui si è detto, le prerogative difensive.<br />

Non sarebbe superfluo, comunque, un intervento legislativo mirato a regolamentare<br />

in maniera uniforme e compiuta il rapporto tra nuove contestazioni dibattimentali<br />

e procedimenti speciali.<br />

Alessandro Liprino<br />

( 67 ) Sul tema si rinvia a Di Geronimo, L’efficacia normativa delle sentenze costituzionali<br />

additive: un criterio risolutivo del contrasto in tema di mutamento della contestazione formulata<br />

prima dell’istruttoria dibattimentale, inCass. pen., 2007, pag. 4203.

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