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GIURISPRUDENZA COMMENTATA<br />

235<br />

geometria variabile delle condizioni per il ripristino delle alternative al dibattimento.<br />

Tale stato di fatto appare, francamente, privo di razionale giustificazione, non riuscendosi<br />

a comprendere quali possano essere le valide ragioni ostative ad un’uniforme regolamentazione<br />

della materia. L’attuale contesto rappresenta, nondimeno, il frutto dell’iniziale<br />

scelta interpretativa esercitata da Corte cost. n. 265/94 a favore della praticabilità<br />

delle contestazioni dibattimentali ‘‘tardive’’. Ciò ha comportato la necessità di elaborare<br />

additivamente gli opinabili rimedi di cui si è detto rispetto ad una patologia<br />

(qual è, appunto, la mera riconsiderazione dell’addebito dopo l’esercizio dell’azione penale)<br />

che avrebbe dovuto, invece, essere radicalmente stroncata, come del resto già suggerito<br />

dalla dottrina maggioritaria( 62 ) e da una parte della giurisprudenza di legittimità(<br />

63 ), dichiarando la nullità della modifica dell’imputazione non giustificata da<br />

nuovi elementi emersi «nel corso dell’istruzione dibattimentale», come testualmente<br />

previsto dagli artt. 516 e 517 c.p.p.<br />

Il fatto che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 265/94 prima e con la sentenza<br />

n. 530/95 poi, non abbia preso in considerazione tale opzione, la quale avrebbe<br />

consentito di evitare le correlative censure di incostituzionalità degli artt. 516 e 517<br />

c.p.p., ha a sua volta inevitabilmente condizionato il successivo approccio esegetico, inducendo<br />

le Sezioni unite( 64 ) a pronunciarsi in senso affermativo sul contrasto interpretativo<br />

circa la possibilità di modificare l’imputazione sulla base degli stessi elementi già<br />

raccolti nel corso della fase delle indagini preliminari e, quindi, anche prima della dichiarazione<br />

di apertura del dibattimento.<br />

Il menzionato arresto del supremo Consesso non ha, tuttavia, impedito il perdurare<br />

dell’opposto orientamento, come testimoniano anche successive decisioni della<br />

stessa Corte di cassazione( 65 ), le quali ripropongono la tesi dell’invalidità dell’aggiornamento<br />

dell’addebito slegato dalla sopravvenienza, nel corso dell’istruzione dibattimentale,<br />

di elementi di novità rispetto al quadro investigativo. L’accoglimento di tale opzione<br />

– come si è detto, ampiamente condivisa in dottrina( 66 ) – precluderebbe in radice<br />

la possibilità di contestazioni ‘‘tardive’’, facendo così venire meno il presupposto per<br />

l’attivazione dei meccanismi di recupero del patteggiamento e del giudizio abbreviato<br />

ricostruiti dalla Consulta.<br />

Appare, dunque, necessario interrogarsi sulla portata «normativa» delle sentenze<br />

( 62 ) Ad analoghe conclusioni, pur se con diversità di sfumature, pervengono Lozzi,<br />

Modalità cronologiche della contestazione suppletiva e diritto di difesa, inRiv. it. dir. e proc.<br />

pen., 2000, pag. 339; Calamandrei, Diversità del fatto e modifica dell’imputazione, inRiv.<br />

it. dir. e proc. pen., 1996, pag. 656; Allegrezza, Precocità delle nuove contestazioni in dibattimento:<br />

mera irregolarità o causa di invalidità?,inCass. pen., 2000, pag. 334; Bazzani, Nuove<br />

contestazioni e istruzione dibattimentale, inCass. pen., 1999, pag. 3086; Di Bitonto, la<br />

modifica dell’imputazione nel dibattimento: problemi interpretativi e soluzioni possibili, in<br />

Giur. it., 1999, pag. 2343; Fassone, in Aa. Vv., Manuale pratico del processo penale, Padova,<br />

2007, pag. 1001; Vergine, Nuove contestazioni e discussione finale, inIl dibattimento, a cura<br />

di Catullo, Torino, 2006, pag. 223.<br />

( 63 ) Cass. pen., Sez. VI, 22 febbraio 2005, n. 10125, in Cass. pen., 2006, pag. 1507;<br />

Cass. pen., Sez. VI, 16 dicembre 2003, cit.; Cass. pen., Sez. II, 25 settembre 2001, n.<br />

39361, in A.n.p.p., 2002, pag. 205.<br />

( 64 ) Cass. pen., Sez. un., 28 ottobre 1998, n. 4, cit.<br />

( 65 ) Cfr. supra, nota 68.<br />

( 66 ) Cfr. supra, nota 67.

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