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GIURISPRUDENZA COMMENTATA<br />

229<br />

Senza riprendere in questa sede la copiosa letteratura formatasi, sul punto, con<br />

riferimento al normale svolgimento del rito, la nuova problematica, posta dall’intervento<br />

additivo in esame, riguarda l’attualizzazione dei connotati di ‘‘necessità’’ e ‘‘compatibilità<br />

con le finalità di economia processuale’’, che devono caratterizzare la richiesta<br />

complessa, considerato che, nella fattispecie de qua, essa viene ad essere formulata nella<br />

fase dibattimentale.<br />

Qui, inoltre, il relativo presupposto della variazione dell’addebito potrebbe maturare<br />

anche prima della dichiarazione di apertura dell’istruzione, ponendo il giudice in<br />

una situazione sostanzialmente analoga a quella in cui lo stesso sia chiamato a vagliare<br />

l’istanza tempestivamente proposta per la prima volta in dibattimento, in mancanza dell’udienza<br />

preliminare, oppure a sindacare il rigetto della richiesta precedentemente formulata<br />

innanzi al g.u.p.<br />

Se, invece, le nuove contestazioni ‘‘tardive’’, e quindi anche la connessa istanza di<br />

trasformazione del rito, intervengano a dibattimento inoltrato, i margini per ritenere la<br />

‘‘necessità’’ e la ‘‘economicità’’ della richiesta complessa di giudizio abbreviato paiono<br />

progressivamente ridursi man mano che ci si avvicina alla conclusione della fase stessa,<br />

in considerazione dell’evidente nesso di correlazione inversa che si delinea tra grado di<br />

completezza dell’istruzione dibattimentale e presupposti del giudizio abbreviato.<br />

Deve, peraltro, rilevarsi che il secondo comma dell’art. 519 c.p.p., come modificato<br />

da Corte cost. n. 241/92( 42 ) e n. 50/95( 43 ), prevede la piena riespansione del diritto<br />

alla prova a favore di tutte le parti (e anche oltre i limiti previsti dall’art. 507<br />

c.p.p.), sicché l’eventuale richiesta ‘‘condizionata’’ di giudizio abbreviato appare pur<br />

sempre potenzialmente idonea a produrre apprezzabili effetti deflattivi.<br />

Il previo esperimento di attività istruttoria dibattimentale potrebbe, invece, dal<br />

punto di vista pratico, condizionare maggiormente le possibilità di ammissione di<br />

una richiesta ‘‘complessa’’, sotto il profilo della (non) necessità di ulteriori contributi<br />

probatori ai fini della decisione.<br />

Il fatto che i margini di fruibilità del giudizio abbreviato ‘‘condizionato’’ possano<br />

concretamente ridursi in relazione allo stadio, più o meno avanzato, dell’istruzione dibattimentale,<br />

non deve, peraltro, ad avviso di chi scrive, indurre ad una maggiore elasticità<br />

nel relativo vaglio di ammissibilità, considerato che, diversamente opinando, non<br />

sarebbero giustificabili parametri deteriori di valutazione nelle ipotesi ordinarie e considerato<br />

altresì che le ragioni sostanziali dell’intervento additivo in esame si individuano<br />

precipuamente nell’intento di consentire all’imputato (la cui originaria scelta del rito<br />

fosse stata sviata dalla concreta impostazione dell’accusa erroneamente formulata) il recupero<br />

del più favorevole trattamento sanzionatorio, il che è comunque sempre possibile<br />

grazie al giudizio abbreviato c.d. ‘‘secco’’.<br />

Del resto, analogamente a quanto avviene rispetto alla disciplina ordinaria, deve<br />

ritenersi che, in caso di rigetto della richiesta ‘‘condizionata’’, l’imputato possa immediatamente<br />

(prima della prosecuzione del dibattimento) convertirla in richiesta non<br />

condizionata o, in alternativa, optare per una richiesta di patteggiamento.<br />

( 42 ) Corte cost., sent. 3 giugno 1992, n. 241, in Foro it., 1993, I, pag. 1777, con nota di<br />

Rafaraci, Nuove contestazioni e diritto alla prova dinanzi alla Corte costituzionale.<br />

( 43 ) Corte cost., sent. 20 febbraio 1995, n. 50, in Dir. pen. e proc., 1995, pag. 724, con<br />

nota di Ubertis, Confini del diritto alla prova nel procedimento penale.

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