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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

4. Problematiche applicative dell’innesto del giudizio abbreviato sulle nuove contestazioni<br />

dibattimentali: 4. a) termine di presentazione della richiesta e vaglio giudiziale di ammissibilità.<br />

Passando dall’esame della sentenza in commento all’analisi delle questioni procedimetali<br />

che ne derivano, una volta ammessa la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato<br />

rispetto alle nuove contestazioni dibattimentali ‘‘tardive’’, ci si deve chiedere se<br />

esista un termine per la proposizione di tale richiesta.<br />

In mancanza di riferimenti nella sentenza in commento, la ricostruzione esegetica<br />

non può che partire dalla disciplina dettata dall’art. 519 c.p.p., che, com’è noto, prevede<br />

la facoltà per l’imputato di richiedere un termine a difesa e l’eventuale sospensione<br />

del dibattimento per un periodo non inferiore a quello indicato dall’art. 429 c.p.p.( 38 ).<br />

Quale che sia l’opzione dell’imputato, le istanze finalizzate alla reintegrazione dei diritti<br />

delle parti in relazione alle nuove contestazioni devono essere avanzate nel primo momento<br />

utile successivo alla modifica dell’addebito, quindi, nella stessa udienza o, qualora<br />

il dibattimento venga sospeso, in quella immediatamente seguente. Negli stessi termini,<br />

pertanto, si ritiene che debba essere proposta la richiesta di patteggiamento e,<br />

analogamente, oggi, la richiesta di giudizio abbreviato rispetto alle nuove contestazioni<br />

‘‘tardive’’.<br />

Se tale ricostruzione appare, da un punto di vista sistematico, l’unica percorribile,<br />

non essendo ragionevolmente individuabili momenti diversi per l’innesto dei riti speciali<br />

ammessi da Corte cost. n. 265/94 e n. 333/09, deve tuttavia darsi atto che, secondo<br />

un’attenta argomentazione (sebbene consapevolmente definita dal suo stesso autore<br />

«indubbiamente di carattere esegetico formalistico») si potrebbe obiettare che il termine<br />

stabilito dall’art. 446 c.p.p. per la richiesta di patteggiamento da parte dell’imputato<br />

(come del resto quello previsto per l’istanza di giudizio abbreviato) «non essendo<br />

assistito da un’espressa comminatoria di decadenza, si deve ritenere meramente ordinatorio»(<br />

39 ).<br />

Ciò nonostante, è corretto ritenere desumibile dal sistema la sanzione dell’inammissibilità<br />

della richiesta tardiva di patteggiamento( 40 ) o di giudizio abbreviato( 41 ).<br />

Un altro profilo sul quale è necessario soffermarsi è quello relativo al sindacato<br />

giudiziale sull’ammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato subordinata all’assunzione<br />

di prove.<br />

( 38 ) Secondo un’opinione dottrinale, nella fattispecie, la sospensione del dibattimento<br />

determinerebbe la reviviscenza della fase predibattimentale (cfr. Giarda, Nuove contestazioni<br />

e diritto alla prova: l’oralità in pericolo,inCorr. Giur., 1992, pag. 1111). Di diverso avviso è<br />

Taormina (Diritto processuale penale, II, Torino, 1995, pag. 481), il quale, peraltro, distingue<br />

la sospensione del dibattimento, a norma del secondo comma dell’art. 519 c.p.p., la quale<br />

dovrà essere disposta rispettando il termine dilatorio minimo di venti giorni indicato dall’art.<br />

429 c.p.p., dalla concessione del termine a difesa di cui al primo comma dello stesso art.<br />

519, che potrebbe essere indicato dalla parte o stabilito dal giudice, anche in misura differente.<br />

( 39 ) Moscarini, Sulla richiesta di patteggiamento dell’imputato tardivamente comparso<br />

al dibattimento, inGiur. cost., 1993, pag. 829.<br />

( 40 ) Per tutte, cfr. Cass. pen., Sez. un., 24 settembre 2003, n. 47289, in Cass. pen.,<br />

2004, pag. 795.<br />

( 41 ) Cfr. Lavarini, Il giudizio abbreviato, cit., pag. 161.

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