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GIURISPRUDENZA COMMENTATA<br />

227<br />

tologica’’ contestazione di fatti già risultanti dagli atti di indagine al momento dell’esercizio<br />

dell’azione penale. Dall’altro, non è stata riprodotta l’altra ed indipendente ipotesi<br />

di restituzione in termini, enucleata per il patteggiamento, nel caso di rigetto dell’istanza<br />

tempestivamente proposta in relazione all’imputazione originaria. Ne deriva che l’eventuale<br />

richiesta ‘‘condizionata’’ di giudizio abbreviato, puntualmente formulata nei termini<br />

ordinariamente previsti dal codice di rito, non è di per sé idonea a propiziare l’accesso<br />

al medesimo rito speciale, in relazione alle eventuali contestazioni ‘‘suppletive’’<br />

che non siano ‘‘tardive’’.<br />

A tale riguardo, vale la pena di rammentare che Corte cost. n. 265/94 aveva evidenziato<br />

«sia per il ‘‘patteggiamento’’ che per il giudizio abbreviato» come il limite<br />

imposto dalla disciplina codicistica alla facoltà dell’imputato di scegliere uno dei suddetti<br />

riti speciali rispetto alle nuove contestazioni dibattimentali fosse lesivo dei principi<br />

costituzionali, «non dipendendo la preclusione del rito da una consapevole scelta<br />

dell’imputato». Se è vero, inoltre, che il giudizio abbreviato ‘‘allo stato degli atti’’ è<br />

ormai un vero e proprio «diritto potestativo»( 36 ) dell’imputato, il cui esercizio è insindacabile,<br />

a prescindere dalla completezza dell’addebito e dalla sua corretta qualificazione<br />

giuridica, sicché non potrebbe neppure astrattamente ipotizzarsi (come, invece,<br />

avvenuto nel caso sottoposto all’esame di Corte n. 265/94) il rigetto di una richiesta<br />

«inevitabilmente incongrua, in quanto formulata con riferimento ad un’imputazione<br />

poi modificata nel corso dell’istruzione dibattimentale», tale problema potrebbe,<br />

invece, ben porsi rispetto alle richieste di giudizio abbreviato subordinate<br />

ad integrazioni probatorie, la cui stessa formulazione ed il cui vaglio di ammissibilità<br />

non possono non essere, ovviamente, condizionati dalla concreta impostazione dell’accusa<br />

alla quale si riferiscono.<br />

Dal raffronto con il dettato di Corte cost. n. 265/94, emerge, dunque, un nuovo<br />

profilo di discrasia, costituito dai più ristretti limiti previsti dalla sentenza in commento<br />

per il recupero del rito abbreviato, consentito solo in relazione alle contestazioni<br />

‘‘tardive’’ e non anche nel caso in cui – a prescindere dalla patologica tardività<br />

della contestazione – la richiesta tempestivamente formulata rispetto all’imputazione<br />

originaria sia stata rigettata. Si registra, pertanto, un triplice e progressivamente più<br />

ampio ordine di requisiti a seconda che, in caso di variazione dibattimentale dell’addebito,<br />

si intenda attivare il giudizio abbreviato, il patteggiamento o l’oblazione.<br />

Si segnala, inoltre, che la contestazione, anche se ‘‘anomala’’, delle circostanze aggravanti<br />

non consente il ripensamento né per il patteggiamento né per l’abbreviato.<br />

Tale preclusione non appare, tuttavia, giustificabile, ove si considerino i notevoli rischi<br />

processuali a cui rimane esposto l’imputato, in una situazione sostanzialmente analoga a<br />

quella che si verifica nel caso di contestazione, secondo le stesse modalità, di un fatto<br />

diverso o di un reato concorrente( 37 ).<br />

( 36 ) Così, molto efficacemente, si esprime Cordero, Procedura penale, VI ed., Milano,<br />

2001, pag. 1018. Cfr. anche Spangher, C’era una volta il processo penale,inDir. pen. e proc.,<br />

2002, pag. 1555.<br />

( 37 ) Per analoghe considerazioni critiche, cfr. Reynaud, I mutamenti dell’imputazione,<br />

cit., pag. 385.

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