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GIURISPRUDENZA COMMENTATA<br />

225<br />

riconosceva, nei termini suddetti, il recupero del patteggiamento – dichiarava inammissibile<br />

l’omologa questione sollevata con riferimento al giudizio abbreviato( 28 ). Né migliore<br />

esito avevano avuto ulteriori istanze di censura più recentemente riproposte( 29 ),<br />

anche se deve precisarsi che, nei casi cui ci si riferisce, la Corte, per ragioni differenti da<br />

caso a caso, si era sempre limitata a dichiararle inammissibili, senza tuttavia entrare nel<br />

merito delle questioni.<br />

Sennonché, la profonda revisione della disciplina del giudizio abbreviato (ad<br />

opera della legge n. 479/1999 e successive modificazioni), da un lato, ha ulteriormente<br />

evidenziato l’irrazionalità di un sistema che, mentre consente talune forme di definizione<br />

alternativa del procedimento (patteggiamento e oblazione) in relazione alle contestazioni<br />

suppletive, negli stessi casi, nega l’accesso al rito abbreviato; dall’atro, ha dissipato<br />

ogni possibile ragione ostativa all’innesto di tale di rito nella fase dibattimentale.<br />

Sul punto la Consulta aveva già avuto modo di pronunciarsi con la nota sentenza<br />

n. 169/2003( 30 ), la quale – nell’ammettere la rinnovazione della richiesta di giudizio abbreviato<br />

condizionata in limine al dibattimento – affermava che, alla luce del nuovo<br />

quadro normativo, non vi è alcun ostacolo a che sia lo stesso giudice del dibattimento,<br />

ove ritenga ingiustificato il rigetto della precedente richiesta, a disporre e celebrare il<br />

giudizio abbreviato. Anzi, aggiungeva la Corte, tale soluzione è conforme alle finalità<br />

di economia processuale, non essendovi dubbio che la definizione del processo con il<br />

rito abbreviato consente comunque un sensibile risparmio di tempo e di risorse (sentenza<br />

n. 115 del 2001( 31 )), in coerenza con il principio enunciato dall’art. 111, secondo<br />

comma, ultimo periodo, Cost. Le predette considerazioni vengono fatte proprie anche<br />

dalla sentenza in commento, la quale le ritiene giustamente estensibili, mutatis mutandis,<br />

anche al caso che occupa, posto che il rito abbreviato, anche se introdotto rispetto<br />

alla fattispecie oggetto di contestazione suppletiva tardiva, rappresenta innegabilmente,<br />

quanto meno in termini di economia processuale, una soluzione più efficiente<br />

rispetto al dibattimento.<br />

Al contrario, è stata respinta la diversa soluzione, ipoteticamente prospettabile in<br />

alternativa alla trasformazione del rito, della restituzione degli atti al p.m., già giudicata<br />

dalla stessa Corte( 32 ) «eccentrica e incongrua» rispetto all’attuale sistema, improntato<br />

all’opposto principio di non regressione del procedimento.<br />

al rito, inGuida dir., 2005, fasc. 29, pag. 82; Retico, Contestazioni suppletive e limiti cronologici<br />

per il patteggiamento, inGiur. cost., 1994, pag. 2169.<br />

( 28 ) Già in precedenza, Corte cost., sent. 1 aprile 1993 n. 129 (in Giur. cost., 1993, pag.<br />

1043), nel dichiarare l’infondatezza delle questioni di legittimità dell’art. 446 e dell’art. 516<br />

c.p.p., rispettivamente sottoposte al suo esame, sollecitava un intervento del legislatore, che,<br />

in conformità alle indicazioni già espresse dalla stessa Corte (cfr. Corte cost., sent. 31 gennaio<br />

1992, n. 23, in Giur. cost., 1992, pag. 109), realizzasse un appropriato congegno normativo,<br />

idoneo a comporre le interferenze tra giudizio abbreviato e giudizio dibattimentale.<br />

( 29 ) Corte cost., ord. 14 marzo 2008, n. 69, in Giur. cost., 2008, pag. 910; Id., ord. 14<br />

marzo 2008, n. 67, in Giur. cost., 2008, pag. 903; Id., ord. 3 novembre 2005, n. 413, in Giur.<br />

cost., 2005, pag. 4510; Id., ord. 16 giugno 2005, n. 236, in Giur. cost., 2005, pag. 2045.<br />

( 30 ) Corte cost., sent. 23 maggio 2003, n. 169, in Cass. pen., 2003, pag. 2950, con nota<br />

di Di Bitonto, La Corte costituzionale ritocca il nuovo giudizio abbreviato.<br />

( 31 ) InRiv. it. dir. e proc. pen., 2002, pag. 1073, con nota di Lozzi, Giudizio abbreviato<br />

e contraddittorio: dubbi non risolti di legittimità costituzionale.<br />

( 32 ) Corte cost., ord. 26 novembre 2002, n. 486, in.Giur. cost., 2002, pag. 4032.

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