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224<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

sercizio dell’azione penale, ha già avuto modo di conoscere e valutare, «anche sotto il<br />

profilo della loro idoneità a propiziare ‘‘incrementi’’ dell’imputazione»( 23 ), sicché, in tal<br />

caso, un profilo di inerzia censurabile potrebbe ipotizzarsi anche a carico dell’imputato.<br />

Al tempo stesso, da altra prospettiva, appare un «discutibile espediente»( 24 ) la restituzione<br />

in termini dell’imputato, per il solo fatto che abbia tempestivamente presentato,<br />

in relazione all’imputazione originaria, una richiesta di patteggiamento che sia<br />

stata rigettata.<br />

I rilievi che precedono, in merito alla parzialità delle condizioni delineate dalla sentenza<br />

n. 265/94 per la reviviscenza del diritto al patteggiamento, trovano ulteriore conferma<br />

nella successiva sentenza costituzionale n. 530/95( 25 ), la quale ha riconosciuto,<br />

senza limitazioni di sorta, il recupero della facoltà dell’imputato di richiedere l’oblazione,<br />

in relazione al fatto diverso e al reato concorrente contestati in dibattimento, a prescindere<br />

dall’eventuale carattere ‘‘fisiologico’’ o ‘‘patologico’’ della nuova contestazione( 26 ).<br />

Nonostante i predetti arresti in tema di patteggiamento e di oblazione, analoghe<br />

questioni di legittimità, finalizzate al riconoscimento, nelle stesse ipotesi de quibus,<br />

del diritto al giudizio abbreviato, si erano sinora scontrate con un orientamento negativo<br />

che, sia pure con varietà di accenti, era rimasto costante per il self restraint mantenuto<br />

dalla Corte, in mancanza di soluzioni costituzionalmente obbligate( 27 ). Emblematico,<br />

a tal proposito, è il caso della predetta sentenza n. 265/1994, la quale – mentre<br />

nità difensive per l’indagato’’, che gli consente, tra l’altro, ‘‘di ponderare per tempo le sue<br />

scelte in relazione alla definizione anticipata del procedimento’’, realizzando un momento<br />

di efficace coniugazione tra maggiori garanzie difensive ed esigenze di efficienza del sistema.<br />

(Cfr. Bene, L’avviso di conclusione delle indagini, cit., pag. 151).<br />

( 23 ) Cfr. Corte cost., sent. 21 novembre 2006, n. 384, in Ind. pen., 2008, pag. 597, con<br />

nota di chi scrive, Nuove contestazioni in absentia dell’imputato all’udienza preliminare e prospettive<br />

future del processo contumaciale, alla quale ci si permette di fare rinvio.<br />

( 24 ) Cfr. Rafaraci, Le nuove contestazioni nel processo penale, cit., pag. 206.<br />

( 25 ) Cfr. Corte cost., sent. 29 dicembre 1995, n. 530 (cit.), la quale, sull’abbrivio della<br />

citata sentenza n. 265/94, dichiarava l’illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 c.p.p.,<br />

nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di proporre domanda di oblazione,<br />

ai sensi degli artt. 162 e 162 bis c.p., nell’ipotesi di contestazione dibattimentale del fatto<br />

diverso, nonché in relazione al reato concorrente contestato in dibattimento. Nella sintetica<br />

motivazione di quella decisione si osservava come la preclusione della possibilità di estinguere<br />

il reato mediante oblazione risultasse ‘‘indubbiamente lesiva del diritto di difesa, nonché<br />

priva di razionale giustificazione’’, non potendosi addebitare all’inerzia dell’imputato la consumazione<br />

del termine previsto per richiedere l’oblazione.<br />

( 26 ) Deve precisarsi che l’art. 162 bis c.p. prevede che la domanda di oblazione, eventualmente<br />

rigettata, possa essere riproposta fino all’inizio della discussione del dibattimento<br />

di primo grado e che l’art. 141, comma 4 bis, dispp. att. c.p.p. (come modificato dall’art. 53,<br />

l. 16 dicembre 1999, n. 479, in considerazione del disposto di Corte cost. n. 539/1995) prevede<br />

che, in caso di modifica dell’originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile<br />

l’oblazione, l’imputato sia rimesso in termini per richiederla. Per ulteriori approfondimenti,<br />

cfr. Spangher, Il processo penale dopo la «legge Carotti», art. 53, l. 479/99, inDir. pen. e<br />

proc., 2000, pag. 427.<br />

( 27 ) Al contrario, la dottrina aveva più volte auspicato l’estensione della declaratoria di<br />

incostituzionalità degli artt. 516 e 517 c.p.p., al fine di consentire il giudizio abbreviato sulle<br />

nuove contestazioni dibattimentali. Sul punto, cfr. Lavarini, Il giudizio abbreviato, Napoli,<br />

1996, pag. 35; Bricchetti, La nuova contestazione su fatti già emersi non pregiudica l’accesso

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