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GIURISPRUDENZA COMMENTATA<br />

223<br />

Lo sbarramento temporale previsto dall’art, 446 c.p.p., per la formulazione della<br />

richiesta di patteggiamento, potrà, dunque, venir meno, nella misura in cui le nuove<br />

contestazioni siano il portato di una ‘‘patologica’’ sottovalutazione, imputabile al p.<br />

m., delle risultanze investigative, mentre rimarrà insuperabile qualora gli estremi dei<br />

nuovi addebiti siano ‘‘fisiologicamente’’ emersi per la prima volta in dibattimento. Se<br />

è vero, infatti, che è proprio il peculiare connotato della fluidità dell’imputazione a rendere<br />

astrattamente prevedibile la possibilità di una variazione dell’addebito nel corso<br />

del dibattimento, che come tale deve essere valutata ai fini della scelta del rito, risulterebbe<br />

difficile giustificare la compressione delle prerogative difensive, sulla base di una<br />

presunta accettazione dei rischi connessi alla mancata attivazione dei riti differenziati,<br />

quando questa non dipenda dall’inerzia dell’imputato o non gli sia comunque addebitabile(<br />

20 ).<br />

Ciononostante, se è certamente corretto affermare che i sopravvenuti adattamenti<br />

dell’accusa, resisi necessari a causa di un’incompleta valutazione, da parte del p.m., dell’originario<br />

compendio investigativo a sua disposizione, non devono tradursi in una menomazione<br />

del diritto di difesa, non è automaticamente scontato che l’eventuale adeguamento<br />

dibattimentale dell’imputazione alle emergenze successive all’esercizio dell’azione<br />

penale non intacchi le prerogative difensive. Infatti, anche in questa seconda ipotesi,<br />

apparentemente ‘‘fisiologica’’, il mero dato cronologico della sopravvenienza di elementi<br />

ulteriori rispetto a quelli che avevano condotto alla formulazione dell’imputazione<br />

iniziale non può valere ad escludere aprioristicamente che l’emenda della contestazione<br />

sia comunque imputabile ad un esercizio non sufficientemente ponderato dell’azione<br />

penale, come, ad esempio, nel caso in cui l’adeguamento dell’addebito sia imposto<br />

dalla compiuta emersione dibattimentale di eventuali profili già desumibili, ma<br />

non adeguatamente coltivati, nel corso della fase investigativa. In una tale evenienza,<br />

tuttavia, stando al dispositivo della sentenza n. 265/94, pur essendo indubitabile che<br />

l’intempestiva ricostruzione dell’addebito discenda dall’inerzia del titolare dell’accusa,<br />

l’imputato si vedrebbe comunque privato del diritto al patteggiamento( 21 ).<br />

In chiave ulteriormente critica, deve altresì osservarsi che, a ben vedere, l’evenienza<br />

di una modifica dell’imputazione non può dirsi imprevedibile «quando il mutamento<br />

si basi non su nuovi dati emersi nel corso dell’udienza, ma su elementi già desumibili<br />

dagli atti di indagine», che l’imputato, grazie alla discovery( 22 ) che precede l’e-<br />

( 20 ) In tal caso, infatti, secondo la stessa giurisprudenza costituzionale, sarebbe arduo<br />

negare che l’impossibilità di ottenere benefici determini un’ingiustificata menomazione del<br />

diritto di difesa. (Cfr. Corte cost., sent. 19 marzo 1993, n. 101, in Giur. cost., 1991, pag. 821).<br />

( 21 ) Nell’ipotesi considerata l’accesso al rito negoziato potrebbe, invero, essere comunque<br />

riconosciuto facendo ricorso ad un’interpretazione sostanzialistica che, superando il tenore<br />

letterale dell’intervento additivo sul testo degli artt. 516 e 517 c.p.p., consideri come già<br />

risultanti dagli atti di indagine anche i fatti meramente conoscibili mediante un adeguato e<br />

tempestivo approfondimento delle originarie emergenze investigative. Non sfugge, tuttavia,<br />

come anche tale impostazione, evidentemente ispirata ad esigenze di garanzia dell’imputato,<br />

possa risultare non appagante, in considerazione della mancanza di criteri oggettivi e predeterminati<br />

in funzione dei quali misurare il grado di diligenza dell’organo inquirente.<br />

( 22 ) Al riguardo, si sottolinea il rapporto di ‘‘intima strumentalità’’ tra previa conoscenza<br />

del processo e diritto di difesa (cfr. Riccio, Presentazione, in Bene, L’avviso di conclusione<br />

delle indagini, Napoli, 2004, pagg. 9 e ss.). In tale logica, l’anticipazione della discovery<br />

mediante l’avviso di conclusione delle indagini costituisce ‘‘un rafforzamento delle opportu-

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