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GIURISPRUDENZA COMMENTATA<br />

221<br />

«Malgrado tale dato letterale»( 11 ), la Corte sembra quasi costretta( 12 ) a prendere<br />

atto dell’orientamento giurisprudenziale( 13 ), affermatosi con la nota sentenza delle Sezioni<br />

unite n. 4 del 1999( 14 ), che ammette la possibilità di nuove contestazioni ai sensi<br />

degli artt. 516 e 517 c.p.p. pure prima dell’inizio dell’istruzione dibattimentale e,<br />

quindi, anche soltanto sulla base degli elementi già acquisiti nel corso della fase preliminare.<br />

A maggior ragione, ovviamente, sugli stessi presupposti sono consentite varianti<br />

al thema decidendum dopo l’apertura del dibattimento. D’altro canto, deve convenirsi<br />

che, in tale più esteso ambito applicativo, l’istituto delle nuove contestazioni non può<br />

più essere considerato soltanto uno strumento, speciale e derogatorio, volto a consentire<br />

l’aggiustamento ( 15 ) dell’addebito in relazione ad un’eventualità ‘‘fisiologica’’ del<br />

processo accusatorio, quale la sopravvenienza di nuove emergenze in corso di dibatti-<br />

inequivocabile nell’esigere che gli elementi modificativi della regiudicanda debbano derivare<br />

esclusivamente dall’approfondimento dibattimentale dell’originaria ipotesi accusatoria. Diversamente<br />

opinando, il mutamento dell’addebito fondato sulla mera rivalutazione del materiale<br />

investigativo, peraltro passato al vaglio dell’udienza preliminare, rappresenta un evidente<br />

vulnus «della ‘‘par condicio’’ delle parti e della stessa funzione di ‘‘discovery’’ assegnata<br />

al meccanismo contestativo» (Cfr. Suraci, Nuove contestazioni, in Spangher, a cura di, Trattato<br />

di procedura penale, Torino, 2009, vol. IV, tomo II, pag. 446. Sul tema, v. altresì Giuliani,<br />

Modificazione dell’imputazione in dibattimento e diritto alla prova,inRiv. it. dir. pen. e<br />

proc., 1993, pag. 1131).<br />

( 11 ) L’espressione è mutuata dalla sentenza che si annota.<br />

( 12 ) Come pare potersi desumere dalle condivisibili considerazioni, svolte nel paragrafo<br />

3.1) della motivazione, in merito alla lettura estensiva dell’istituto delle nuove contestazioni,<br />

propugnata dalla giurisprudenza dominante, «anche a prescindere da ogni giudizio sugli<br />

argomenti che la sorreggono».<br />

( 13 ) Nella giurisprudenza di legittimità gode di ampio, anche se non unanime, consenso<br />

l’opinione secondo cui, durante la fase dibattimentale, la contestazione di un reato concorrente<br />

o di una circostanza aggravante è consentita pure sulla base dei soli elementi già<br />

acquisiti in fase di indagini preliminari, non soltanto perché non vi è alcun limite temporale<br />

all’esercizio del potere di modificare l’imputazione in dibattimento, ma anche perché altrimenti,<br />

da un lato, nel caso di reato concorrente, il procedimento dovrebbe regredire alla fase<br />

delle indagini preliminari e, dall’altro, nel caso di circostanza aggravante, essendo la medesima<br />

insuscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio penale, la sua mancata contestazione<br />

nell’imputazione originaria risulterebbe irreparabile. (Cfr., tra le più recenti, Cass.<br />

pen., Sez. II, 8 gennaio 2009, n. 3192, in CED Cass. pen., 2009, 242672; Cass. pen., Sez. I, 14<br />

maggio 2009, n. 24050, in CED Cass. pen., 2009, 243802).<br />

Deve, peraltro, darsi atto della persistenza – anche dopo l’arresto delle Sezioni unite<br />

del ‘99 – della diversa esegesi, più aderente al dato normativo, secondo cui la contestazione<br />

suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, di cui non vi sia menzione<br />

nel decreto che dispone il giudizio, è ammessa solo quando si fondi su elementi emersi per<br />

la prima volta nel corso dell’istruttoria dibattimentale; da cui consegue, ai sensi dell’art. 522<br />

comma 2 c.p.p., la nullità in parte qua della sentenza, relativamente al reato concorrente od<br />

alla circostanza aggravante contestati sulla base di elementi già noti nella fase delle indagini<br />

preliminari. Cfr. Cass. pen., Sez. VI, 22 febbraio 2005, n. 10125, in Cass. pen., 2006, pag.<br />

1507; Cass. pen., Sez. II, 16 dicembre 2003, n. 6584, in Cass. pen., 2005, pag. 1979; Cass.<br />

pen., Sez. VI, 10 dicembre 2001, n. 1431, in Cass. pen., 2003, pag. 3870.<br />

( 14 ) Cass. pen., Sez. un., 28 ottobre 1998, n. 4, in Cass. pen. 1999, pag. 2074.<br />

( 15 ) Così, Marini, Art. 516, in Chiavario, a cura di, Commento al nuovo codice di<br />

procedura penale, Torino, 1991, V, pag. 452.

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