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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

c.p.p., estendendo, nei termini di cui meglio si dirà più avanti, anche al giudizio abbreviato<br />

il portato della sentenza costituzionale n. 265 del 1994( 1 ). Ne deriva che, nelle<br />

ipotesi di contestazione dibattimentale ‘‘patologica’’ del fatto diverso o del reato concorrente<br />

(ma non anche di eventuali circostanze aggravanti o di fatti nuovi( 2 )) che<br />

già risultassero dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, accanto<br />

alla già ammessa possibilità di accedere al patteggiamento( 3 ) o all’oblazione( 4 ),<br />

è ora riconosciuta all’imputato anche la facoltà di chiedere di essere giudicato con il rito<br />

abbreviato. Viene così ridimensionata, anche se non del tutto eliminata( 5 ), quell’evidente<br />

ed irrazionale disparità di regime in tema di fruibilità dei riti premiali, in relazione<br />

alle contestazioni dibattimentali ‘‘tardive’’( 6 ), giustamente definita dalla sentenza in<br />

commento «essa stessa fonte d’una discrasia rilevante sul piano del rispetto dell’art.<br />

3 Cost.».<br />

L’iter argomentativo seguito dalla motivazione appare lineare e poggiato su fondamenta,<br />

a torto o a ragione, ormai consolidate.<br />

Certamente, in linea di principio, la tendenziale fluidità dell’imputazione( 7 )ècoerente<br />

con un sistema processuale di matrice accusatoria( 8 ), nel quale il materiale probatorio<br />

si acquisisce e si cristallizza, di norma, in dibattimento, alle cui risultanze deve<br />

poter corrispondere, sia pure entro imprescindibili limiti di garanzia, un certo margine<br />

di adeguabilità dell’addebito( 9 ). Di qui la possibilità di modificare ‘‘in corso d’opera’’<br />

l’imputazione sulla quale è stato instaurato il giudizio, aggiornandola in relazione ai profili<br />

di diversità del fatto, agli eventuali reati concorrenti e alle circostanze aggravanti<br />

emersi «nel corso dell’istruzione dibattimentale»( 10 ).<br />

( 1 ) Corte cost., sent. 30 giugno 1994, n. 265, in Giur. cost., 1994, pag. 2153.<br />

( 2 ) Sul punto, con riferimento all’omologa regola dettata da Corte cost. n. 265/94, cfr.<br />

Reynaud, I mutamenti dell’imputazione, inGiudizio ordinario, coordinato da Nosengo, Torino,<br />

2002, pag. 385.<br />

( 3 ) Cfr. Corte cost., sent. 30 giugno 1994, n. 265, cit.<br />

( 4 ) Cfr. Corte cost., sent. 29 dicembre 1995, n. 530, in Giur. cost., 1995, pag. 4415.<br />

( 5 ) Per le ragioni che si avrà modo di illustrare nel prosieguo della trattazione e tra le<br />

quali si segnala sin d’ora il più esteso ambito di applicabilità attribuito all’istituto dell’oblazione<br />

dalla citata sentenza costituzionale n. 530 del 1995.<br />

( 6 ) Si intendono tali le nuove contestazioni che, secondo una corretta valutazione delle<br />

risultanze delle fase investigativa, avrebbero dovuto già ab initio integrare l’atto di esercizio<br />

dell’azione penale. (Cfr. Rafaraci, Le nuove contestazioni nel processo penale, Milano, 1996,<br />

pag. 203, nota 178).<br />

( 7 ) Cfr. Relazione al progetto preliminare del nuovo c.p.p., pag. 118.<br />

( 8 ) Per il raffronto tra l’impostazione del vigente codice di rito e quella del c.p.p. abrogato,<br />

circa i margini di evoluzione dibattimentale dell’addebito, si rinvia a Cordero, Procedura<br />

penale, Milano, 2003, pagg. 455 ss. Cfr. altresì Calamandrei, Diversità del fatto e modifica<br />

dell’imputazione nel codice di procedura penale del 1988, inRiv. it. dir. proc. pen., 1996,<br />

pag. 644.<br />

( 9 ) A tale riguardo, il regime delle nuove contestazioni dibattimentali delineato dal nostro<br />

codice di rito penale, anche grazie agli interventi correttivi della Corte costituzionale (il<br />

riferimento, oltre che alle pronunce sinora menzionate, deve intendersi, ovviamente, anche<br />

alle note sentenze n. 241 del 1992 e n. 98 del 1996, in tema di diritti spettanti alle parti<br />

in caso di nuove contestazioni dibattimentali) pare aver raggiunto un punto di equilibrio<br />

tra esigenze di economia e di non regressione del procedimento e garanzie difensive.<br />

( 10 ) Al riguardo, si osserva che il tenore letterale degli artt. 516 e 517 c.p.p. appare

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