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216<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

solo confrontare le sanzioni accessorie ex art. 21 del d. lgs. 472/1997( 133 )e<br />

quelle interdittive di cui al combinato disposto degli artt. 9, secondo<br />

comma( 134 ), e 13( 135 ) del d. lgs. 231/2001, senza poi considerare l’applicabilità<br />

delle sanzioni interdittive in via definitiva ai sensi del successivo art.<br />

16. Di fronte alla cronica gravità del fenomeno dell’evasione fiscale in <strong>Italia</strong><br />

non si rinvengono motivi, validi e ragionevoli in termini di politica criminale,<br />

che giustifichino la perdurante esclusione dei reati tributari dalla categoria<br />

degli illeciti penali che presuppongono la responsabilità degli enti.<br />

Tale auspicabile estensione consentirebbe non solo di funzionalizzare alle<br />

esigenze di politica criminale tanto la logica preventiva sottesa al sistema<br />

quanto la convenienza economica in termini di benefici attesi e costi complessivamente<br />

derivanti dall’illecito penale tributario, ma di superare anche<br />

la problematica deroga al principio di specialità contenuta all’art. 19, secondo<br />

comma, del d. lgs. 74/2000( 136 ).<br />

L’ipotesi di estendere l’ambito di applicazione della responsabilità<br />

degli enti, superando quindi il limite dei reati in rapporto di presupposi-<br />

( 133 ) Art. 21. Sanzioni accessorie. 1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:<br />

a) l’interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco<br />

o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati; b) l’interdizione<br />

dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture, per la<br />

durata massima di sei mesi; c) l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o<br />

autorizzazioni amministrative per l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e<br />

la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi; d) la sospensione, per la durata massima<br />

di sei mesi, dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle<br />

indicate nella lettera c).<br />

( 134 ) Art. 9. Sanzioni amministrative. 2. Le sanzioni interdittive sono: a) l’interdizione<br />

dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni<br />

funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,<br />

salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da<br />

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e)<br />

il divieto di pubblicizzare beni o servizi.<br />

( 135 ) Art. 13. Sanzioni interdittive. 1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione<br />

ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti<br />

condizioni: a) l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato é stato commesso<br />

da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando,<br />

in questo caso, la commissione del reato é stata determinata o agevolata da gravi carenze<br />

organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. 2. Le sanzioni interdittive hanno una<br />

durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.<br />

( 136 ) Deroga introdotta per il timore di ‘‘una perdita di deterrenza del sistema nel suo<br />

complesso. Preoccupazioni su questo versante si connettono, per vero, all’eventualità che, in<br />

determinati frangenti, il potenziale autore d’una violazione tributaria possa considerare maggiormente<br />

temibile una sanzione amministrativa pecuniaria di elevato ammontare (quale normalmente<br />

sono quelle tributarie, ragguagliate a percentuali o multipli dell’evasione) e che<br />

verrà d’altro canto indefettibilmente applicata, piuttosto che una sanzione penale, fortemente<br />

afflittiva bensì in astratto, ma la cui esecuzione è suscettiva di venir evitata, in concreto,<br />

con l’ottenimento della sospensione condizionale della pena’’, Relazione governativa, cit..<br />

Cfr. Aldrovandi, I profili evolutivi dell’illecito tributario, cit., pag. 231.

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