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STUDI E RASSEGNE<br />

213<br />

che non poteva originariamente essere imposta ex abrupto per non trascurabili<br />

difficoltà di adattamento. Ci si chiede, ancora, quali siano le ragioni<br />

della persistente esclusione dei reati tributari tenuto conto che la logica<br />

preventiva del sistema della responsabilità degli enti appare omogenea a<br />

quella sottostante l’adempimento spontaneo e che un’ulteriore analogia si<br />

coglie tra il fine di evadere l’imposte ed il criterio, unitariamente considerato,<br />

dell’interesse ex art. 5( 125 ),( 126 ).<br />

porto tra diritto penale e diritto comunitario,inGiur. merito, 1995, II, pag. 773; Foffani-Canestrari,<br />

Il diritto penale nella prospettiva europea, Milano, 2005; Fragola, Prospettive per<br />

un diritto penale europeo, Padova, 1990; Grasso, Comunità europee e diritto penale, Milano,<br />

1989; Id, Diritto penale ed integrazione europea, in AA.VV., Lezioni di diritto penale europeo,<br />

a cura di Grasso- Sicurella, Milano, 2007, pagg. 14 ss.; Lanzi, I rapporti tra la legislazione<br />

penale nazionale e la normativa dell’Unione Europea: il caso del falso in bilancio, inRiv. it.<br />

dir. pubb. com., 5/2006, pag. 873; Manacorda, L’efficacia espansiva del diritto comunitario<br />

sul diritto penale, inForo it., 1995, IV, 58; Pedrazzi, L’influenza della produzione giuridica<br />

della CEE sul diritto penale italiano, inL’influenza del diritto europeo sul diritto italiano (a<br />

cura di Cappelletti-Pizzorusso), Milano, 1982, pag. 612; Riz, Diritto penale e diritto comunitario,<br />

Padova, 1984; Rocchi, L’influenza del diritto europeo nell’applicabilità del reato<br />

di evasione d’Iva all’importazione, inRass. trib., 1/2005, pag. 256, (nota a Cass. pen., sez. III,<br />

sent. 05.03.2004, n. 10677); Sgubbi, Diritto penale comunitario (voce), in Dig. disc. pen., Torino,<br />

1990, pag. 89. Si veda anche Commissione europea, Libro verde sulla tutela penale<br />

degli interessi finanziari comunitari e sulla creazione di una procura europea, 11.12.2001<br />

COM(2001) 715 def.: http://ec.europa.eu/anti_fraud/green_paper/document/green_paper_it.pdf;<br />

Eadem, Seconda relazione della Commissione. Applicazione della convenzione relativa<br />

alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e dei relativi protocolli,<br />

14.02.2008 COM (2008) 77 def.: ‘‘l’armonizzazione effettiva degli strumenti TIF non è stata<br />

ancora raggiunta per tutti i 27 Stati membri, né da un punto di vista formale né pratico. La<br />

Commissione si rammarica del fatto che, a causa della mancata ratifica da parte dell’<strong>Italia</strong>, il<br />

secondo protocollo non sia ancora entrato in vigore e che la ratifica degli Stati membri che<br />

hanno aderito all’UE il 1º maggio 2004 non sia stata ancora completata. In pratica, il sistema<br />

attuale di tutela, basato sulle convenzioni, crea una situazione a più velocità che si traduce in<br />

un mosaico di situazioni giuridiche differenti in termini di obbligo di applicazione degli strumenti<br />

TIF nei sistemi giuridici nazionali dei singoli Stati membri. Da un punto di vista formale,<br />

tale situazione non produce l’auspicata tutela penale effettiva e dissuasiva’’: http://<br />

ec.europa.eu/dgs/olaf/legal/doc/2008_77_it.pdf .<br />

( 125 ) Art. 1, lett. f) d. lgs. 74/2000: ‘‘per imposta evasa d’intende la differenza tra l’imposta<br />

effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l’intera imposta dovuta<br />

nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da<br />

terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della<br />

presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine’’. L’approfondimento<br />

della definizione d’imposta evasa consente di circoscrivere una nozione autonoma rispetto a<br />

quella tributaristica sulla base di molteplici fattori rilevanti tanto sul piano sostanziale che<br />

processuale. ‘‘Sotto il versante processuale, radicalmente diversi sono i criteri probatori<br />

che presiedono all’accertamento del fatto evasivo: nel processo penale non valgono le limitazioni<br />

in punto di prova di cui al processo tributario, né tantomeno le presunzioni tributarie.<br />

Sotto il versante sostanziale, oltre ai costi indeducibili, non rilevano le condotte falsificatorie<br />

incidenti sulle detrazioni d’imposta; non rilevano le condotte evasive che, ancorate su<br />

valutazioni di voce determinanti ai fini del reddito imponibile, siano tuttavia dettate dalla<br />

(erronea) convinzione circa la correttezza dell’interpretazione prescelta’’. Così Mangione,

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