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STUDI E RASSEGNE<br />

211<br />

strategicamente depotenziato, una situazione che stimola allora preoccupanti<br />

riflessioni su quella ‘‘aura di innocenza e prestigio che circonda il<br />

mondo imprenditoriale’’ che ‘‘non è solo il contrassegno di una forza culturale,<br />

ma può sprigionare una forza normativa’’( 123 ).<br />

Ci si chiede se la necessità di rispettare gli obblighi internazionali, ed<br />

in particolare dell’Unione europea, possa nuovamente orientare le scelte di<br />

politica criminale rappresentando l’occasione per annoverare anche l’illecito<br />

penale tributario tra i reati che presuppongono la responsabilità degli<br />

enti( 124 ) o se, invece, trascorsi dieci anni dall’entrata in vigore del d. lgs.<br />

citi penaltributari commessi da rappresentanti e amministratori’’, in una prospettiva di prevenzione<br />

generale, non si può concordare sul fatto che ‘‘la mancata previsione dei reati tributari<br />

tra quelli che fungono da presupposto del d. lgs. 231/2001 si rifletta soltanto sul procedimento<br />

di applicazione, che non sarà quello penale’’. Così Corso, Le misure cautelari interdittive<br />

applicabili agli enti responsabili di illeciti amministrativi, inCorr. trib., 1/2007, pag. 47.<br />

( 123 ) Così Marinucci, Diritto penale dell’impresa: il futuro è già cominciato, in Riv. it.<br />

dir. pen. e proc., 4/2008, pagg. 1473 ss.;. Si veda anche Forti, Il crimine dei colletti bianchi<br />

come dislocazione dei confini normativi. ‘‘Doppio standard’’ e ‘‘doppio vincolo’’ nella decisione<br />

di delinquere o di blow the whistle, in AA.VV., Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro,<br />

Milano, 2009, pagg. 173 ss.<br />

( 124 ) Con la legge 300/2000 l’<strong>Italia</strong> ha ratificato la Convenzione del 1995 relativa alla<br />

tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee per cui ‘‘la tutela degli interessi finanziari<br />

delle Comunità europee esige che ogni condotta fraudolenta che leda tali interessi debba<br />

dar luogo ad azioni penali e richieda che sia a tal fine adottata una definizione comune’’.<br />

In base all’art. 1, ciascuno Stato membro è stato quindi chiamato ad adottare ‘‘misure necessarie<br />

e adeguate per recepire nel diritto penale interno’’ le condotte ivi qualificate come frodi,<br />

in materia di spese e di entrate, lesive degli interessi finanziari: http://eur-lex.europa.eu/<br />

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41995A1127%2803%29:IT:HTML. Nella relazione<br />

esplicativa risulta che ‘‘per tener conto dei vari tipi di frode, il paragrafo 1 dell’art. 1 prevede<br />

due definizioni distinte ma simili di frode, una in materia di spese e l’altra in materia di entrate’’<br />

intendendo per entrate quelle ‘‘provenienti dalle prime due categorie di risorse proprie di cui<br />

all’art. 2, par. 1 della decisione 94/728/CE del Consiglio, del 31.10.1994, relativa al sistema<br />

delle risorse proprie delle Comunità europee, ossia i prelievi sugli scambi con i paesi terzi nell’ambito<br />

della politica agricola comune e i contributi previsti nell’ambito dell’organizzazione<br />

comune dei mercati dello zucchero, da un lato, e i dazi doganali sugli scambi con i paesi terzi,<br />

dall’altro. Sono escluse le entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme alla base<br />

imponibile IVA negli Stati membri, non essendo l’IVA una risorsa propria riscossa direttamente<br />

per conto della Comunità. Sono altresì escluse le entrate provenienti dall’applicazione di<br />

un tasso uniforme alla totalità dei PNL degli Stati membri’’: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51997XG0623%2802%29:IT:HTML<br />

Dopo un primo<br />

Protocollo del 29.11.1996 sull’interpretazione della citata Convenzione da parte<br />

della Corte di giustizia, in data 19.06.1997 è stato adottato un secondo Protocollo, alla<br />

data odierna non è ancora entrato in vigore, il cui art. 3 ha richiesto a ciascun Stato<br />

membro di adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere<br />

dichiarate responsabili della frode [...] commessa a loro beneficio da qualsiasi persona<br />

che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, che<br />

detenga un posto dominante in seno alla persona giuridica, basati sul potere di rappresentanza<br />

di detta persona giuridica; sull’autorità di prendere decisioni per conto della<br />

persona giuridica; sull’esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica, nonché

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