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210<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

minimi dei modelli organizzativi con la conseguente ‘‘malcerta valutazione<br />

(cruciale) in ordine alla idoneità del modello’’; in secondo luogo,<br />

‘‘disarmonie e incongruenze’’ del sistema sanzionatorio ‘‘sicché a fronte<br />

di reati presupposto sanzionati con pene edittali più gravi, fanno riscontro<br />

sanzioni per l’ente meno gravi rispetto a quelle dettate per<br />

reati-presupposto sanzionati con pene più lievi, e viceversa’’( 120 ); un<br />

terzo aspetto è la confusione che ne deriva: a causa di una corresponsabilizzazione<br />

degli enti apparentemente inarrestabile( 121 ), sembra essere<br />

stato superato l’ideale di diritto certo, conoscibile e prevedibile che consenta<br />

l’orientamento delle scelte, avuto particolare riguardo alla predisposizione<br />

di idonei modelli organizzativi.<br />

4. Evasione fiscale e politica criminale: ragioni (quali?) di un’esclusione.<br />

È opinione comune che la legislazione penale in materia economica sia<br />

stata quella che ha maggiormente risentito di condizionamenti storico-politici<br />

che ne hanno evidenziato profili di incoerenza rispetto alla politica criminale<br />

perseguita, con particolare riferimento alla materia penale societaria<br />

e tributaria. Nel primo caso, infatti, la riforma del d. lgs. 61/2002, riducendo<br />

drasticamente l’area del penalmente rilevante, ha indotto minori<br />

possibilità di corresponsabilizzare l’ente e comunque, qualora possibile,<br />

la mancata espressa previsione nell’art. 25 ter del d.lgs. 231/2001 delle sanzioni<br />

interdittive rende probabile il rischio che l’ente monetizzi la sanzione<br />

pecuniaria. Nel secondo caso, invece, nonostante la riforma del d. lgs. 74/<br />

2000 abbia incontrato un generale favore per il riallineamento della disciplina<br />

ai dettami di un diritto penale (razionale perché) minimo, trascorsi<br />

ormai dieci anni, il sistema sanzionatorio tributario non ha comunque raggiunto<br />

l’obiettivo di ridurre a limiti ‘‘fisiologici’’ il fenomeno evasivo e si<br />

ritiene a causa, da una parte, del susseguirsi di provvedimenti premiali comunque<br />

denominati e, dall’altra, della perdurante esclusione dei reati tributari<br />

dalla categoria dei reati che presuppongono la responsabilità degli<br />

enti ex d. lgs. 231/2001. Questo perché si crede che la responsabilità degli<br />

enti di cui al combinato disposto del d. lgs. 471/1997 e dell’art. 19, secondo<br />

comma, del d.lgs. 74/2000 non abbia la stessa efficacia generalpreventiva<br />

e non solo per l’irrisorietà delle sanzioni qui previste, quanto per la<br />

logica del sistema caratterizzato da un approccio meramente repressivo(<br />

122 ). Si è quindi in presenza di un sistema sanzionatorio mantenuto<br />

( 120 ) Dalla Relazione della Commissione Greco, cit.<br />

( 121 ) Significativo il riferimento nella citata proposta di legge dell’On. Della Vedova:<br />

‘‘i reati presupposto della responsabilità delle imprese sono oggi oltre cento’’.<br />

( 122 ) Se è vero che l’ente non è ‘‘sottratto alla responsabilità amministrativa per gli ille-

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