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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

mediante la riduzione dei costi connessi all’osservanza della normativa<br />

antinfortunistica( 101 ).<br />

Un ulteriore ampliamento si è poi avuto con l’art. 10 della legge 16<br />

marzo 2006, n. 146( 102 ) che ha previsto la corresponsabilizzazione dell’ente<br />

per alcuni reati associativi, per i delitti di riciclaggio e di reimpiego<br />

di capitali illeciti, per le fattispecie in materia di traffico di immigrati e<br />

per alcuni delitti contro l’amministrazione della giustizia, comminando sanzioni<br />

pecuniarie e (fatta eccezione per questi ultimi) interdittive a condi-<br />

( 101 ) L’ampliamento dei reati presupposto realizzato dalla legge 123/2007 ha sollevato<br />

interrogativi riguardo alla compatibilità del criterio dell’interesse o del vantaggio con i reati<br />

colposi che risultano, per definizione, non voluti. Secondo un’interpretazione storica, grazie<br />

ad una lettura di compatibilità, è prevalsa tra i primi commentatori l’idea che tale criterio<br />

debba essere oggetto di ‘‘una nuova prospettiva di valutazione, che ricolleghi il concetto d’interesse<br />

e quello di vantaggio, anziché al reato tout court, alla semplice condotta di violazione<br />

delle norme cautelari’’: l’ente potrà quindi essere ritenuto responsabile dei reati che conseguano<br />

ad ‘‘inosservanze di normative antinfortunistiche o a tutela dei lavoratori tenute allo<br />

scopo e al fine di far risparmiare alla società delle spese, o per renderla più competitiva sul<br />

mercato in assenza di rilevanti costi’’. Si veda Lanzi, Commento all’art. 9. Criteri d’imputazione<br />

oggettiva alla persona giuridica per la responsabilità in tema di infortuni sul lavoro (a<br />

cura di Bacchini), Commentario alla sicurezza del lavoro, Milano, 2008, pag. 227. A fronte<br />

di tali difficoltà, poteva costituire una soluzione ancorare la responsabilità dell’ente in un momento<br />

anteriore all’evento morte o lesioni, verificatosi per la violazione delle norme sulla tutela<br />

della salute e sicurezza sul lavoro, qualificando come reati presupposti le fattispecie di<br />

cui agli artt. 437 e 451 c.p. Un ulteriore profilo di criticità, connesso alla pretesa incompatibilità<br />

del reato colposo con la disciplina generale del d. lgs. 231/2001, è stato individuato in<br />

relazione all’operatività della scusante prevista dall’art. 6 per i reati commessi dai soggetti in<br />

posizione apicale: considerato che le condotte di cui ai reati sub art. 25 septies sono, in linea<br />

generale, tenute da soggetti in posizione apicale ‘‘la prova liberatoria diviene qui particolarmente<br />

difficile in quanto appare sostanzialmente impossibile che venga integrato il requisito<br />

rappresentato dall’elusione fraudolenta del modello. Il concetto di fraudolenza implica un<br />

comportamento sostenuto da artifizi, idonei ad aggirare il meccanismo prevenzionale dell’ente’’.<br />

Si veda Aldrovandi, La responsabilità amministrativa degli enti per i reati in materia di<br />

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in questa Rivista, fasc. 2/2009, pagg. 493 ss.; De Vero,<br />

La responsabilità penale delle persone giuridiche, cit. pagg. 277 ss.; Alessandri A., Reati colposi<br />

e modelli di organizzazione e gestione, in Società e modello 231: ma che colpa ne abbiamo<br />

noi?, cit., pagg. 337 ss; Piva, La responsabilità del ‘‘vertice’’ per organizzazione difettosa nel<br />

diritto penale del lavoro, Napoli, 2011.<br />

( 102 ) Recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni<br />

Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre<br />

2000 ed il 31 maggio 2001. In tema di responsabilità degli enti, la Convenzione prevede<br />

all’art. 10, commi primo e secondo, che ‘‘chaque État Partie adopte les mesures nécessaires,<br />

conformément à ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes<br />

morales qui participent à des infractions graves impliquant un groupe criminel organisé et<br />

qui commettent les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente<br />

Convention. 2. Sous réserve des principes juridiques de l’État Partie, la responsabilité des<br />

personnes morales peut être pénale, civile ou administrative’’.<br />

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=UNTSONLINE&tabid=2&mtdsg_no=XVIII-12&chapter=18&lang=fr

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