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STUDI E RASSEGNE<br />

201<br />

Neanche il successivo ampliamento dell’art. 25 ter si ritiene superi quel<br />

controllo di razionalità dell’intervento in relazione allo scopo perseguito<br />

che, non si è mancato di osservare, appare ‘‘un lucido disegno di sterilizzazione<br />

all’interno di un quadro complessivo di smantellamento del controllo<br />

di legalità nel settore dell’economia’’( 92 ). Nonostante l’art. 3 del d. lgs. 61/<br />

2002 abbia opportunamente esteso la disciplina della responsabilità degli<br />

enti anche ai reati societari (se commessi nell’interesse dell’ente) che criminologicamente<br />

caratterizzano la criminalità da profitto delle imprese, la<br />

scelta di escludere l’applicazione delle sanzioni interdittive ha espunto<br />

dal sistema l’arma più efficace tenuto conto che la sensibilità alla sanzione<br />

pecuniaria potrà in alcuni casi essere ben inferiore e che, quindi, potrà assumere<br />

reale efficacia deterrente solo un sistema che impieghi sanzioni di<br />

natura diversa.<br />

L’art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7( 93 ) ha successivamente aggiunto<br />

l’art. 25 quater che estende la responsabilità degli enti anche ‘‘in relazione<br />

alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione<br />

dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali’’<br />

nonché di quelli ‘‘che siano comunque stati posti in essere in violazione<br />

di quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione internazionale<br />

per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il<br />

9 dicembre 1999’’( 94 ). Anche in questo caso si è di fronte ad un intervento<br />

possano essere commessi in contesti aziendali leciti, a meno che non si vogliano ipotizzare<br />

realtà del tutto folkloristiche’’.<br />

( 92 ) Ibidem, pag. 100. L’Autore individua le ragioni che aggravano l’ineffettività dell’art.<br />

25 ter ‘‘nell’infimo livello dei limiti edittali – in quanto calibrati sulla gravità insédelle<br />

singole fattispecie penali presupposto – che caratterizza le sanzioni pecuniarie previste per<br />

l’ente in relazione ai reati societari’’ nonché nella ‘‘depenalizzazione di fatto dei reati societari<br />

realizzata con il d. lgs. n. 61/2002 – impedendo a monte la configurabilità della responsabilità<br />

penale in capo alle persone fisiche – renderà quasi sempre impossibile far scattare la responsabilità<br />

amministrativa dell’ente’’. Cfr. Crespi, Le false comunicazioni sociali: una riforma<br />

faceta, inRiv. soc., 2001, pagg. 1366 ss.; Pedrazzi, In memoria del falso in bilancio, in<br />

Scritti di diritto penale dell’economia, III, Milano, 2003, pag. 843. Si veda anche AA.VV., I<br />

reati societari, commentario aggiornato alla legge 28 dicembre 2005, n. 262 sulla tutela del risparmio,<br />

cit. (a cura di Lanzi-Cadoppi), Padova, 2007; Lanzi, La riforma del reato di falso<br />

in bilancio: la nuova frontiera del diritto penale societario,inLe Società, 3/2002, pagg. 269 ss.;<br />

Musco, I nuovi reati societari, Milano, 2007; Zannotti, Il futuro del diritto penale societario<br />

nella bozza del decreto legislativo, inDir. e giust., 1/2002, pagg. 16 ss.<br />

( 93 ) Recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione<br />

del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento<br />

dell’ordinamento interno.<br />

( 94 ) Anziché indicare le singole fattispecie incriminatrici, violando il principio della<br />

sufficiente determinatezza, il legislatore ha qui ancorato la responsabilità degli enti ad<br />

‘‘una clausola generale potenzialmente in grado di ricomprendere qualunque reato purché<br />

aggravato dalla finalità di terrorismo o di eversione, con inevitabili ripercussioni sulla capacità<br />

dell’ente collettivo di rispettare il dettato normativo, in particolare per quanto riguarda<br />

la predisposizione di un adeguato modello organizzativo’’. Così Mereu, op. cit., pag. 103. Si

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