28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

200<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

Con l’introduzione della moneta unica europea, il primo banco di<br />

prova è costituito dall’inserimento tra i reati presupposto dell’art. 25 bis<br />

sui delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e<br />

in valori di bollo( 88 ) in adempimento dell’obbligo per gli Stati membri partecipanti<br />

alla moneta unica di apprestare ‘‘sanzioni adeguate contro l’alterazione<br />

e la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche’’ contenuto<br />

all’art. 12 del Regolamento (CE) n. 974/98 relativo all’introduzione<br />

dell’euro. In realtà, tralasciando ogni considerazione sull’effettivo obbligo<br />

di approntare in questo caso la sanzione della responsabilità degli enti( 89 ),<br />

un rilievo trasversale ai diversi innesti avutisi nel tempo si fonda sull’importante<br />

distinzione tra le nozioni di associazioni illecite ed illeciti di associazione(<br />

90 ), quest’ultima ambito naturale di riferimento della normativa sulla<br />

responsabilità degli enti. In questa prospettiva, evidenziato il rischio di uno<br />

strabismo legislativo, si è ritenuto ‘‘difficile immaginare l’esercizio di un’attività<br />

lecita al cui interno soggetti apicali o in posizione subordinata commettano<br />

reati di falso nummario nell’interesse o a vantaggio dell’ente’’.( 91 )<br />

ze, La co-regolamentazione della criminalità d’imprea nel d. lgs. n. 231 del 2001. Il problema<br />

dell’importazione dei ‘‘compliance programs’’ nell’ordinamento italiano, inSocietà e modello<br />

231: ma che colpa abbiamo noi?, cit., pagg. 231 ss.<br />

( 88 ) Art. 6, primo comma, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, conv. con legge 23 novembre<br />

2001, n. 409 recante disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro, in materia<br />

di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all’estero, di<br />

cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. L’ambito di applicazione di tale rticolo è<br />

stato successivamente ampliato per l’intervento dell’art. 15, settimo comma, della legge<br />

99/2009 recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché<br />

in materia di energia, vedasi infra.<br />

( 89 ) È stato osservato che ‘‘le condotte di falsificazione e di uso di monete e simili sembrano<br />

criminologicamente più proprie di persone fisiche agenti isolatamente od in concorso<br />

tra di loro, al di fuori cioè dell’appartenenza ad una società’’. Caraccioli, Responsabilità<br />

amministrativa degli enti: ampliato l’elenco dei reati,inIl fisco, 38/2001, pag. 12557. Con lungimiranza,<br />

l’Autore ha segnalato il rischio che ‘‘il futuro legislatore, ogni volta che preveda<br />

determinati nuovi tipi di reato, ritenga, per così dire, ‘‘quasi indispensabile’’ introdurre altresì<br />

la sanzione amministrativa per la persona giuridica. Si avrebbe, infatti, in tal modo una<br />

duplicazione, non sempre opportuna, del trattamento sanzionatorio: è in questa direzione<br />

che si vuole avviare il diritto penale degli anni 2000?’’. Si veda anche Grandi, La disciplina<br />

del falso nummario nell’era della valuta unica, inRiv. trim. dir. pen. ec., 2003, 1, pagg. 367 ss.<br />

( 90 ) Per questa distinzione Palazzo, Associazioni illecite ed illeciti di associazioni, in<br />

Riv. it. dir. e proc. pen., 1976, pagg. 418 ss.. Secondo tale distinzione, si definisce illecita l’impresa<br />

in cui l’illiceità caratterizza l’attività come tale e quindi il suo oggetto o il suo fine come<br />

contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Cfr. Di Amato, Profili<br />

penalistici dell’impresa illecita, inRiv. pen. econ., 1990, pagg. 83 ss.. Si veda anche Panuccio,<br />

Impresa illecita, inEnc. giur., Roma, 1989, XVI; Saccà, Impresa individuale e societaria<br />

illecita, Milano, 1988.<br />

( 91 ) Pelissero, La progressiva espansione, cit.. Sul punto Mereu, op. cit., 100, ritiene<br />

come sia evidente ‘‘l’assenza, nel nostro paese, di ogni esigenza politico-criminale che giustifichi<br />

una simile scelta estensiva, stante l’assoluta implausibilità pratica che reati di questo tipo

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!