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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

spettiva futura dovrebbe riconsiderarsi se, trascorsi dieci anni dall’entrata<br />

in vigore del d. lgs. 231/2001, non siano ormai maturi i tempi per ampliare<br />

l’orizzonte applicativo dell’istituto( 85 ), così come proposto nei vari<br />

progetti di riforma del codice penale( 86 ) e, in un’ottica comparata, come<br />

l’art. 25 decies per le ipotesi di usura ed estorsione ‘‘le cui potenzialità lesive sono sinergicamente<br />

potenziate quando vengono commessi attraverso l’utilizzazione della struttura di un<br />

ente e che, per converso, sono idonei a produrre significativi profitti per l’ente medesimo,<br />

ove vengano commessi nel suo interesse’’. Di particolare interesse è la previsione di un<br />

art. 25 undecies dedicato ad alcuni tra i più gravi reati tributari in cui ‘‘la logica del profitto<br />

nell’interesse dell’ente è strutturale alle condotte sanzionate, sì che, nel settore in esame, sussistono<br />

nella loro più ampia estensione le ragioni per e quali è stato introdotto il sistema della<br />

responsabilità previsto dal d.lgs 231/01’’. Si tratta poi di ‘‘fatti tradizionalmente riconducibili<br />

al novero della cd. frode fiscale [e che] presentano tratti di notevole similitudine con quelli<br />

riconducibili all’archetipo della truffa ai danni dello Stato, reato per il quale l’art. 24 prevede<br />

un’autonoma ipotesi di responsabilità per gli enti nel cui interesse sono stati commessi’’; l’art.<br />

25 duodecies introduce poi ‘‘i delitti contro l’inviolabilità del domicilio e dei segreti, peraltro<br />

diversificando la risposta sanzionatoria in relazione alla gravità dei reati. Si è ritenuto che,<br />

quando commessi all’interno della struttura di un ente, siano amplificate sia la potenzialità<br />

di danno, sia la dimensione del profitto illecito’’; l’art. 25 terdiecies prevede talune fattispecie<br />

in materia di abusivismo bancario e finanziario perché, ‘‘anche in questo caso, l’applicazione<br />

delle sanzioni pecuniarie e, soprattutto, di quelle interdittive si presti a colpire condotte naturalmente<br />

orientate a produrre profitti illeciti realizzati nella struttura e nell’interesse di un<br />

ente’’; l’art. 25 quatordieces introduce tra i reati presupposto l’ipotesi di cui all’art. 22, comma<br />

dodicesimo, d.lgs 286/98, concernente ‘‘i fatti commessi dal datore di lavoro che occupi<br />

soggetti privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso di soggiorno scaduto del quale<br />

non sia stato richiesto il rinnovo. L’estensione della responsabilità degli enti a tali reati si<br />

spiega in ragione della loro potenzialità di produzione di profitto illecito, anche attraverso<br />

condotte idonee ad alterare la par condicio tra operatori economici nel mercato, poiché l’occupazione<br />

di un soggetto che risiede illegalmente nel territorio dello Stato è normalmente<br />

associata a condizioni di minori oneri economici per i datori di lavoro, connessi alla minore<br />

tutela dei soggetti occupati’’. Tratto dai lavori della Commissione Greco, inedito. Si veda<br />

Ielo, Commissione Greco: dall’usura alla frode verso una più ampia responsabilità degli enti,<br />

in Guida diritto, 1/2010, pag. 22.<br />

( 85 ) Auspica infatti ‘‘l’estensione del novero delle tipologie di reato in relazione alle<br />

quali consegue anche la responsabilità dell’ente’’, Lanzi, L’obbligatorietà della legge italiana<br />

non si ferma davanti alle multinazionali, nota a Trib. Milano, G.i.p., ord. 27.04.2004 che ha<br />

applicato la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,<br />

per il periodo di un anno, nei confronti di una società tedesca per atti di corruzione aggravata<br />

commessi da suoi dirigenti in <strong>Italia</strong>, in Guida al dir., 19/2004, pag. 79. Si veda anche<br />

Pelissero, La progressiva espansione, cit., pag. 1836, il quale si chiede ‘‘se non sia opportuno<br />

passare ad una più ampia responsabilità dell’ente per qualsiasi reato commesso da soggetti in<br />

posizione apicale o subordinata nell’interesse dell’ente’’.<br />

( 86 ) ‘‘L’introduzione di un sistema sanzionatorio (penale o non penale) per le persone<br />

giuridiche in un ambito più ampio di quello imposto dalla ratifica della convenzione sulla<br />

corruzione internazionale appare condizione necessaria per la razionalizzazione di diversi<br />

istituti del diritto penale d’impresa’’. Commissione Grosso per la riforma del codice penale<br />

(01.10.1998) – Relazione 15.07.1999. A tal proposito, l’articolato approvato dalla citata<br />

Commissione, all’art. 121 del titolo VII sulla responsabilità delle persone giuridiche, prevede<br />

che ‘‘La persona giuridica può essere chiamata a rispondere: 1. per delitti dolosi commessi

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