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196<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

pena interdittiva che sarebbe stata applicata. Questo a condizione che<br />

l’ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la<br />

cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; [oppure<br />

se] l’interruzione può provocare rilevanti ripercussioni sull’occupazione<br />

tenuto conto delle dimensioni e delle condizioni economiche del territorio<br />

in cui l’ente è in attività. È in ogni caso prevista la confisca del profitto<br />

derivante dalla prosecuzione dell’attività ad opera del commissario.<br />

All’efficacia deterrente dell’apparato sanzionatorio contribuisce in<br />

maniera significativa l’istituto della confisca sul quale, alla stessa stregua<br />

delle sanzioni interdittive( 80 ), fanno leva le valutazioni di politica criminale<br />

sul collegamento funzionale fra strategie di prevenzione dei reati e<br />

criteri di analisi economica esperibili da parte del potenziale autore circa<br />

l’opportunità o meno di delinquere( 81 ). Il d. lgs. 231/2001 contempla<br />

due ipotesi di confisca aventi il tratto comune dell’obbligatorietà, ma distinte<br />

quanto all’oggetto ed ai presupposti applicativi. La prima ipotesi è<br />

quella del reato commesso dai soggetti in posizione apicale, prevista dall’ultimo<br />

comma dell’art. 6 e disposta avuto riguardo al profitto, anche nel<br />

caso in cui l’ente, superando l’onere probatorio, riesca ad evitare la condanna.<br />

La seconda ipotesi è disciplinata all’art. 19 per il quale con la sentenza<br />

di condanna deve disporsi nei confronti dell’ente ‘‘la confisca del<br />

prezzo o del profitto del reato salvo che per la parte che può essere restituita<br />

al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona<br />

fede’’. L’ultimo coma dell’art. 19 imprime una finalità preventiva all’istituto<br />

con la possibilità di procedere per equivalente aggredendo somme di<br />

denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del<br />

reato.<br />

( 80 ) La loro osservanza è assistita dalla sanzione penale. A norma dell’art. 23, infatti,<br />

‘‘chiunque, nello svolgimento dell’attività dell’ente a cui è stata applicata una sanzione o<br />

una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni<br />

o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Nel caso di cui al comma 1, nei<br />

confronti dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica<br />

la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento e seicento quote e la confisca del profitto,<br />

a norma dell’articolo 19. 3. Se dal reato di cui al comma 1, l’ente ha tratto un profitto rilevante,<br />

si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate’’.<br />

( 81 ) Sul punto Paliero, L’economia della pena, incit., pag. 4. Si veda anche Fornari,<br />

Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale<br />

‘‘moderno’’, Padova, 1997; Mangione, ‘‘Law & economics’’ e diritto penale: paradigmi a<br />

confronto nell’analisi delle politiche di contrasto alla criminalità mafiosa, pagg. 147 ss, in Le<br />

sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento<br />

e prospettive di armonizzazione, Atti del Convegno. Catania, 19-20 gennaio 2007 (a<br />

cura di Maugeri), Giuffré, 2008.

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