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STUDI E RASSEGNE<br />

195<br />

condo comma dell’art. 9 prevede che le sanzioni interdittive sono: a) l’interdizione<br />

dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle<br />

autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;<br />

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione( 77 ), salvo<br />

che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da<br />

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di<br />

quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi( 78 ). Le sanzioni<br />

interdittive, la cui durata è stabilita non inferiore a tre mesi e non superiore<br />

a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce<br />

l’illecito dell’ente. Spetta al giudice determinarne il tipo e la durata<br />

sulla base degli stessi criteri indicati nell’articolo 11, tenuto inoltre conto<br />

dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello<br />

commesso disponendone, se necessario, anche un’applicazione congiunta(<br />

79 ). In un’ottica di efficacia della sanzione, l’interdizione dall’esercizio<br />

dell’attività èapplicabile soltanto quando l’irrogazione di altre sanzioni<br />

interdittive risulta inadeguata. In questi casi, tuttavia, in luogo dell’applicazione<br />

della sanzione dell’interruzione dell’attività, e sempre che<br />

questa non consegua all’applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva,<br />

ai sensi dell’art. 15 il giudice dispone la prosecuzione dell’attività<br />

dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della<br />

che si consente all’ente di attivarsi, attraverso condotte riparatorie, per evitare l’applicazione<br />

di queste sanzioni. Da un lato, dunque, la minaccia presuppone il compimento di reati di<br />

particolare gravità ovvero la reiterazione degli illeciti; dall’altro lato, si stagliano sanzioni positive<br />

che permettono di scongiurare l’applicazione delle sanzioni interdittive in presenza di<br />

comportamenti diretti a reintegrare l’offesa. Si profila, dunque, una linea di politica sanzionatoria<br />

che non mira ad una punizione indiscriminata e indefettibile, ma che, per contro,<br />

punta dichiaratamente a privilegiare una dimensione che salvaguardi la prevenzione del rischio<br />

di commissione di reati in uno con la necessaria, previa eliminazione delle conseguenze<br />

prodotte dall’illecito’’. Così la Relazione governativa, cit..<br />

( 77 ) Ex art. 14, secondo comma, ‘‘il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione<br />

può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.<br />

L’interdizione dall’esercizio di un’attività comporta la sospensione ovvero la revoca<br />

delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell’attività’’.<br />

( 78 ) Rispetto alla legge delega, sul punto delle sanzioni interdittive, ‘‘l’unica, significativa<br />

eccezione riguarda la mancata inclusione della sanzione della chiusura dello stabilimento<br />

o della sede commerciale che, stante la scelta del Governo di attuare la delega solo con riguardo<br />

ai reati che formano oggetto delle Convenzioni PIF e OCSE, si rivela sostanzialmente<br />

incompatibile con le finalità del sistema punitivo. La chiusura dello stabilimento o della sede<br />

commerciale, infatti, è una sanzione tipicamente orientata a fronteggiare forme diverse di rischio-reato,<br />

segnatamente quegli illeciti che si situano nel cono d’ombra del rischio di impresa:<br />

si pensi ai reati in materia ambientale, all’omicidio o alle lesioni derivanti dalla violazione<br />

di norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro ovvero ai reati connessi allo svolgimento di<br />

attività pericolose’’. Relazione governativa, cit..<br />

( 79 ) Come sanzione accessoria l’art. 18 prevede la pubblicazione della sentenza di condanna<br />

che può essere disposta quando nei confronti dell’ente viene applicata una sanzione<br />

interdittiva.

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