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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

generalità dei reati presupposti( 74 )( 75 ): se l’idea che il crimine costa più del<br />

profitto illecito atteso costituisce una importante leva di politica criminale,<br />

la previsione di sanzioni interdittive rafforza ulteriormente l’efficacia del sistema<br />

sul piano della prevenzione tanto generale quanto, soprattutto, speciale<br />

per la loro applicazione in via definitiva nel caso di recidiva( 76 ). Il se-<br />

( 74 ) Ai sensi dell’art. 13 esse si applicano solo nei casi previsti e (sempre che non ricorrano<br />

le ‘‘circostanze attenuanti’’ di cui all’art. 12 o le condotte riparatorie ex art. 17) al verificarsi,<br />

alternativamente, di due condizioni: la prima, che ‘‘l’ente abbia tratto dal reato un<br />

profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero<br />

da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del<br />

reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative’’; la seconda nel caso<br />

di reiterazione degli illeciti.<br />

( 75 ) Nella proposta di legge di modifica al d. lgs. 231/2001, presentata il 19.07.2010<br />

dall’On. Della Vedova (C3640), si propone di escludere l’applicazione delle sanzioni interdittive<br />

in via cautelare perché ‘‘hanno potenzialmente un impatto così devastante da portare<br />

alla chiusura dell’ente destinatario delle stesse o, in ogni caso, di comprometterne seriamente<br />

la sopravvivenza futura in un mercato, come quello attuale, altamente concorrenziale.<br />

La loro applicazione in sede cautelare accresce notevolmente questa situazione di rischio<br />

[...]di perdita di posti di lavoro e di danneggiare l’economia locale che, in qualche modo,<br />

dipende da quella società’’. In sintesi, ‘‘estendere il regime di esenzione delle misure cautelari<br />

di natura interdittiva attualmente vigente per banche, assicurazioni, società di intermediazione<br />

mobiliare, società di gestione del risparmio e società di investimento a capitale variabile –<br />

previsto rispettivamente dall’art. 97 bis del d. lgs. 385/1993 e dall’art. 60 bis del d. lgs. 58/<br />

1998 [...] l’unico caso in cui vi sarebbe la necessità di inibire l’attività in via cautelare o,<br />

quantomeno, di procedere alla comminazione di sanzioni interdittive a una società sarebbe<br />

quello in cui l’unica finalità della società fosse di realizzare il crimine per il quale si sta dibattendo’’,<br />

http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/35689.htm: prevedere come<br />

eccezione il caso della società che abbia esclusivamente una finalità criminale significherebbe,<br />

tuttavia, confondere le distinte nozioni di associazioni illecite ed illeciti di associazione,<br />

applicandosi la misura solo all’impresa illecita contrariamente alle finalità del d. lgs. 231/<br />

2001. (al mese di gennaio 2011 non risulta ancora iniziato l’esame della citata proposta).<br />

Si veda infine Palazzo, Associazioni illecite ed illeciti di associazioni, inRiv. it. dir. e proc.<br />

pen., 1976, pagg. 418 ss..<br />

( 76 ) Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte generale, cit., pag. 686. Si veda anche<br />

Fiorella, Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni interdittive, inCass. pen., 6/<br />

2003, pag. 73; Flora, Le sanzioni punitive nei confronti delle persone giuridiche: un esempio<br />

di ‘‘metamorfosi’’ della sanzione penale?, inDir. pen. e proc., 11/2003, pag. 1398. In merito<br />

alle sanzioni interdittive, ‘‘l’opportunità politico-criminale della loro previsione non può essere<br />

messa in discussione: la sanzione pecuniaria non deve infatti rappresentare l’unica arma<br />

da utilizzare contro la criminalità d’impresa, atteso che per quanto possa essere adeguata al<br />

patrimonio dell’ente, finirà comunque per essere annoverata tra i rischi patrimoniali inerenti<br />

alla gestione. È un bene, dunque, che essa sia affiancata da sanzioni interdittive, che possiedono<br />

in misura superiore la forza di distogliere le società dal compimento di operazioni illecite<br />

e da preoccupanti atteggiamenti di disorganizzazione operativa [...] Sul piano sistematico<br />

e politico-criminale, la disciplina predisposta per le sanzioni interdittive si connota in<br />

termini spiccatamente specialpreventivi. Nella piena consapevolezza delle conseguenze (pesantemente)<br />

negative che queste sanzioni proiettano sulla vita e l’attività dell’ente, si propone<br />

un modello sanzionatorio che ancora la minaccia a presupposti applicativi particolarmente<br />

rigorosi funzionali al conseguimento di utili risultati per la tutela dei beni tutelati, visto

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