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STUDI E RASSEGNE<br />

193<br />

Ai sensi dell’art. 9, le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti<br />

da reato, anche se nella forma del tentativo( 71 ), sono: a) la sanzione<br />

pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la confisca; d) la pubblicazione<br />

della sentenza. Secondo l’art. 10, quella pecuniaria costituisce la<br />

sanzione principale del sistema applicabile, attraverso il meccanismo<br />

delle quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, ciascuna<br />

delle quali dell’importo compreso da un minimo di lire cinquecentomila<br />

ad un massimo di lire tre milioni( 72 ). All’interno delle cornici<br />

edittali fissate in relazione allo specifico reato presupposto, l’applicazione<br />

della sanzione assume una struttura bifasica: nel commisurare la<br />

sanzione ‘‘tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità<br />

dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le<br />

conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti’’<br />

il giudice, nella prima fase, determina il numero delle quote e, nella seconda,<br />

fissa il valore di ciascuna quota ‘‘sulla base delle condizioni economiche<br />

e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della<br />

sanzione’’( 73 ).<br />

Per le gravi conseguenze derivanti dalla loro applicazione, contrariamente<br />

a quella pecuniaria, le sanzioni interdittive non sono applicabili alla<br />

che, in caso di recidiva, possono comportare per l’ente l’interdizione perpetua dall’esercizio<br />

dell’attività, dall’altra, vi è la previsione di istituti premiali che riconoscono sconti di pena in<br />

caso di attività riparatorie per attenuare o elidere le conseguenze del reato. Si veda De Maglie,<br />

Sanzioni pecuniarie e tecniche di controllo dell’impresa. Crisi e innovazione nel diritto<br />

penale statunitense, inRiv. it. dir. proc. pen., 1995, pagg. 106 ss.; Stella, Criminalità d’impresa:<br />

lotta di sumo e lotta di judo, inRiv. trim. dir. pen. econ., 1995, pagg. 153 ss.; Zannotti,<br />

Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., pag. 78.<br />

( 71 ) A norma dell’art. 26 ‘‘Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo<br />

alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente<br />

capo del decreto. 2. L’ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento<br />

dell’azione o la realizzazione dell’evento’’.<br />

( 72 ) Nella Relazione governativa, cit., risultano gli obiettivi del sistema di sanzioni pecuniarie:<br />

‘‘da un lato, disegnare un sistema commisurativo effettivamente calibrato sulla capacità<br />

economica e patrimoniale degli enti; dall’altro lato, ritagliare cause di riduzione della<br />

sanzione che permettano di degradare in modo significativo il carico sanzionatorio in presenza<br />

di illeciti di particolare tenuità o di condotte che esternino un apprezzabile controvalore<br />

rispetto all’offesa’’.<br />

( 73 ) All’art. 12 sono inoltre previste circostanze attenuanti basate, secondo il primo<br />

comma, sulla minore gravità della responsabilità dell’ente in quanto ‘‘a) l’autore del reato<br />

ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato<br />

vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare<br />

tenuità’’; oppure, per il secondo comma, sul comportamento dell’ente successivo alla<br />

consumazione del reato presupposto se ‘‘prima della dichiarazione di apertura del dibattimento<br />

di primo grado: a) l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze<br />

dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal<br />

senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati<br />

della specie di quello verificatosi’’.

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