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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

roga come nel caso dei soggetti apicali, l’onere della prova spetta all’accusa<br />

e la responsabilità dell’ente deriva dall’avvenuta dimostrazione che<br />

la commissione del reato è stata colposamente agevolata dall’inosservanza<br />

degli obblighi di direzione o vigilanza accertabile qualora il modello<br />

di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati<br />

non sia stato adottato o, se invece adottato, non sia stato efficacemente<br />

attuato( 68 ). Anche in questo caso, la caratteristica del modello organizzativo<br />

adottato è quella di esprimere un sistema operativo non solo adeguato<br />

alla natura, alla dimensione dell’azienda ed al tipo di attività svolta,<br />

ma anche dinamico perché operi come sensore dei rischi reato così svolgendo<br />

contemporaneamente, oltre a quella preventiva, anche un’efficace<br />

attività di monitoraggio e di segnalazione come richiesto dall’ultimo<br />

comma dell’art. 7( 69 ).<br />

b) Apparato sanzionatorio.<br />

L’introduzione di un apparato sanzionatorio per l’ente costituisce<br />

uno degli aspetti peculiari della nuova disciplina che ‘‘coniuga il passato<br />

e il presente delle sanzioni amministrative accostando alla tradizionale<br />

sanzione pecuniaria (derivata dal paradigma fiscale e incentrata sulla monetizzazione<br />

dell’illecito, specie nel contesto del diritto economico-sociale)<br />

numerose sanzioni interdittive, dal contenuto incapacitante, che,<br />

oltre a tradire un vistoso pendolarismo con il sistema punitivo penale,<br />

hanno conosciuto una consistente e significativa diffusione nell’ultimo<br />

decennio’’( 70 ).<br />

cabilmente configura una forma di colpa di organizzazione oggettiva e normativa in quanto<br />

riferita impersonalmente alla struttura’’.<br />

( 68 ) I modelli idonei a prevenire i reati dei soggetti sottoposti all’altrui direzione avranno<br />

natura e rilevanza diversa, rispetto a quelli riferiti ai soggetti in posizione apicale. Infatti in<br />

essi è accentuata la funzione di controllo (art. 7, secondo comma), non è previsto un organo<br />

di vigilanza, né la possibilità di un collegamento con codici predisposti in via generale da<br />

associazioni di categoria.<br />

( 69 ) Zannotti, Il nuovo diritto penale dell’economia, cit., pag. 76. A causa dell’obbligo<br />

di adottare ed attuare efficacemente un modello organizzativo idoneo a prevenire il rischio<br />

penale d’impresa ‘‘la persona giuridica è indotta giocoforza ad individuare i punti deboli delle<br />

gestione da cui sono scaturiti gli illeciti ed a modificarli, adottando precauzioni che impediscono<br />

la commissione di nuovi reati: il risultato è un’opera di ristrutturazione, che assicura<br />

per il futuro l’adozione da parte dell’ente di una linea di politica organizzativa rispettosa dei<br />

precetti della legge penale. Non solo: la manipolazione dell’organizzazione interna trasforma<br />

la persona giuridica autrice di reati in un ‘‘cittadino modello’’, cambiandone completamente<br />

lo stile di vita: l’obiettivo della rieducazione viene così conseguito nella sua espressione più<br />

intensa e totale, improponibile quando il condannato è un individuo’’. Così De Maglie, L’etica<br />

e il mercato, cit., pag. 379.<br />

( 70 ) Relazione governativa, cit. Èstato evidenziato come tale sistema di sanzioni sia<br />

ispirato alla filosofia del carrot and stick in quanto se, da una parte, sono minacciate pene

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