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STUDI E RASSEGNE<br />

191<br />

fisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente’’<br />

assume indubbia valenza in termini di prevenzione generale<br />

perché – pur considerando raggiunta la (difficile( 65 )) prova liberatoria –<br />

neutralizza quel profitto ingiusto acquisito dall’ente( 66 ).<br />

Qualora il reato sia stato commesso dai soggetti sottoposti all’altrui<br />

direzione di cui all’art. 5, primo comma, lett. b), la corresponsabilizzazione<br />

dell’ente non poggia sul criterio dell’immedesimazione organica<br />

bensì sulla colpa di organizzazione( 67 ). In mancanza di un’esplicita de-<br />

rischio di commissione di reati riproduce la cadenza dell’attività di valutazione dei rischi originariamente<br />

prevista dal d. lgs. 626/1994: all’individuazione delle aree in cui l’impresa è<br />

esposta al rischio penale, deve seguire la posizione di regole e protocolli sia per le decisioni<br />

da adottare, sia per la gestione dei flussi finanziari. Si veda Paliero Il D. lgs. 8 giugno 2001,<br />

n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest, inCorr. giur., 2001, 7, pagg. 845<br />

ss.; Rossi A., Modelli di organizzazione, gestione e controllo: regole generali e individuazioni<br />

normative specifiche, inGiur. It., 2009, 7.<br />

( 65 ) Nella sentenza 17.11.2009 il Tribunale di Milano ha escluso la responsabilità della<br />

persona giuridica in quanto il reato presupposto commesso dai soggetti in posizione apicale è<br />

stato frutto non di un errato modello organizzativo, ma di un comportamento di quei soggetti<br />

in contrasto con le regole del modello organizzativo regolarmente adottato (fattispecie<br />

in tema di assoluzione di una società per azioni dall’illecito amministrativo conseguente al<br />

reato di aggiotaggio, commesso dagli amministratori nel suo interesse o vantaggio), in Corr.<br />

merito, 3/2010, pag. 291.<br />

( 66 ) Nel caso di reato commesso da un vertice, ‘‘il requisito ‘‘soggettivo’’ di responsabilità<br />

dell’ente è soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell’ente;<br />

ove ciò non accada, dovrà essere la societas a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà<br />

fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti (è ragionevole<br />

prevedere che questa prova non sarà mai agevole; si rivelerà poi praticamente impossibile<br />

nel caso di ente a base manageriale ristretta)’’, così nella Relazione governativa, cit. Fermo<br />

restando l’estraneità degli imprenditori individuali alla disciplina del d. lgs. 231/2001,<br />

una simile considerazione appare non solo rilevante in termini di prevenzione generale,<br />

ma, se riferita specificamente al tessuto economico nazionale basato sulle piccole e medie<br />

imprese, anche funzionale al presente studio tenuto conto che, secondo le elaborazioni dell’amministrazione<br />

finanziaria, ‘‘sebbene in termini assoluti l’evasione sia maggiore fra le grandi<br />

imprese a causa della loro dimensione, le piccole e medie imprese occultano al fisco quasi<br />

il 55 per cento in più della base imponibile di quanto facciano le imprese di maggiori dimensioni’’.<br />

Tratto da I risultati della lotta all’evasione, cit., par. 12.<br />

( 67 ) Sul punto Mereu, op. cit., pag. 69, rileva come parte della dottrina riconduca la<br />

responsabilità dell’ente sempre nello schema dell’immedesimazione organica e non in quello<br />

della colpa di organizzazione ‘‘sulla base del rilievo che ai fini della responsabilità dell’ente è<br />

necessario che la realizzazione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi<br />

di direzione o vigilanza da parte dei vertici, richiedendosi dunque la possibilità di muovere<br />

loro un rimprovero per negligenza, di cui è causa di esclusione l’attuazione dei modelli<br />

di prevenzione dei reati’’. Cfr. Cocco, op. cit., pag. 108. Il medesimo sostiene che, ‘‘se é vero<br />

che il riferimento all’inosservanza dei doveri di direzione o vigilanza da parte dei soggetti<br />

apicali può risultare fuorviante, rischiando di appiattire la responsabilità dell’ente per il fatto<br />

dei sottoposti sulla colpevolezza (sub specie di condotta colposa) dei vertici, quello che l’accusa<br />

in ultima analisi deve provare é pur sempre la mancata adozione ed attuazione dei modelli<br />

organizzativi da parte dell’ente nel suo complesso, elemento quest’ultimo che inequivo-

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