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STUDI E RASSEGNE<br />

189<br />

tamento doveroso che, secondo la concezione normativa, consente di individuare<br />

la colpevolezza dell’ente in un giudizio di rimproverabilità per l’atteggiamento<br />

antidoveroso( 60 ). Negli articoli successivi sono previsti i criteri<br />

soggettivi d’imputazione, formulati sul modello di responsabilità colposa<br />

perché all’ente viene rimproverata la mancata prevenzione del reato presupposto<br />

per aver omesso di adottare ed attuare efficacemente ‘‘modelli<br />

di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di<br />

quello verificatosi’’( 61 ). Sul piano della colpevolezza, sarà integrata una<br />

( 60 ) Fiandaca-Musco, op. cit., pag. 315. ‘‘Il cuore della disciplina sta dunque nel rilievo<br />

attribuito (alla luce dell’esperienza americana dei compliance programs) alla adozione ed<br />

efficace attuazione, da parte della persona giuridica, di modelli di organizzazione, gestione e<br />

controllo idonei a prevenire reati. L’effetto di esonero da responsabilità (art. 126) significa<br />

che l’adozione e attuazione di un modello organizzativo idoneo è per la persona giuridica<br />

l’adempimento di un dovere, e il mancato adempimento fonda il rimprovero di colpevolezza<br />

per il reato che ne sia derivato (non impedito)’’. Così Commissione Grosso, Relazione preliminare,<br />

cit.. È stato evidenziato come l’introduzione di un così invasivo sistema di controllo<br />

sulle forme di organizzazione degli enti abbia sollevato perplessità per una ritenuta funzione<br />

propulsiva esercitata dal sistema dei meccanismi coattivi a contenuto prescrittivo. Pelissero,<br />

La responsabilità degli enti, cit., pag. 905. Secondo l’Autore, tuttavia, le obiezioni alla<br />

funzione propulsiva del diritto penale sono mosse con riferimento alla responsabilità penale<br />

delle persone fisiche ed il sistema di controllo dell’attività dell’ente, volto a ridurre il rischio<br />

penale d’impresa, può trovare copertura nell’art. 41 Cost. che ‘‘rimette alla legge la determinazione<br />

di programmi e controlli opportuni affinché la l’attività economica pubblica e privata<br />

possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali’’. Si veda anche Giunta, Il reato come<br />

rischio d’impresa e la colpevolezza dell’ente collettivo, inSocietà e modello 231: ma che colpa<br />

abbiamo noi?, cit., pag. 243.<br />

( 61 ) Sulla posizione dell’ente a fronte dell’adozione dei modelli si è ritenuto che ‘‘l’adozione<br />

e l’implementazione dei compliance programs risulta necessaria e quindi giuridicamente<br />

doverosa per le persone giuridiche non in assoluto, ma solo in quanto le stesse intendano<br />

giovarsi dei benefici che a tali comportamenti la legge riconnette in ordine all’esclusione<br />

di responsabilità per i reati commessi dagli organi e dai sottoposti. L’adozione dei modelli<br />

resta dunque facoltativa e non obbligatoria’’. De Vero, La responsabilità penale delle persone<br />

giuridiche, cit., pag. 177. A questa impostazione si riconduce la norma del Regolamento dei<br />

mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana S.p.A. che, tra le condizioni di ammissione al<br />

mercato, tra gli ulteriori requisiti per ottenere la qualifica Star prevede l’avvenuta adozione<br />

del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto all’art. 5 del d. lgs. 231/2001<br />

(art. 2.2.3., lett. j): http://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/regolamenti/<br />

reg03052010senza_pdf.htm Secondo un diverso orientamento, si è in presenza di vero e proprio<br />

obbligo che trova la sua fonte nel diritto pubblico e che deriva dalla natura afflittiva<br />

delle sanzioni previste per le persone giuridiche. Amodio, Prevenzione del rischio penale<br />

d’impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti, inCass. pen., 2005, pag. 329. Senza<br />

entrare nel merito, un’ipotesi obbligatoria di adozione del modello di organizzazione e di gestione<br />

è contenuta all’art. 30 del d. lgs. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: il modello<br />

‘‘idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa [...] di cui al d.<br />

lgs. 231/2001, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale<br />

per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici [...]’’. Si segnala Tribunale di Milano,<br />

sez. VIII, sent. 13.02.2008, n. 1774 che ha riconosciuto la responsabilità civile dell’amministratore<br />

delegato di una società per i danni subiti dalla società per la mancata adozione del

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