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STUDI E RASSEGNE<br />

187<br />

a) Soggetti e criteri di imputazione.<br />

A sensi dell’art. 1, secondo comma, del d. lgs. 231/2001, destinatari<br />

della normativa sulla responsabilità amministrativa sono gli enti forniti di<br />

personalità giuridica, le società nonché le associazioni anche prive di personalità<br />

giuridica al fine di garantire la massima applicazione alla nuova disciplina(<br />

56 ),( 57 ). Il criterio di collegamento tra fatto-reato ed ente assume<br />

una duplice valenza sul piano tanto oggettivo quanto soggettivo. Sotto il<br />

primo profilo, affinché scatti la responsabilità dell’ente è necessario un rapporto<br />

con il soggetto attivo del reato, qualificato secondo la posizione occupata<br />

e le funzioni concretamente svolte( 58 ). Per garantire il requisito mi-<br />

del sistema al corporate crime sarebbe compromessa nella sua efficacia dalla impossibilità di<br />

imputare all’ente i fatti, nella cui genesi l’ente ha svolto un ruolo determinante’’ e, dall’altro,<br />

‘‘non meno grave sarebbe la violazione del principio di proporzione: se si continuasse, infatti,<br />

ad individuare nella persona fisica l’unico destinatario della risposta sanzionatoria dell’ordinamento,<br />

la sanzione dovrebbe essere proporzionata alla responsabilità del singolo soggetto,<br />

ed allora si presenterebbe del tutto inefficace nei confronti dell’ente, ovvero, se fosse rapportata<br />

all’effettivo disvalore del reato, diverrebbe del tutto sproporzionata rispetto alla responsabilità<br />

della persona fisica’’. Analogamente De Maglie, L’etica e il mercato, cit., pagg. 288<br />

ss. Da una diversa prospettiva, grazie alla corresponsabilizzazione dell’ente, ‘‘la sanzione applicata<br />

alla persona giuridica colpisce il medesimo centro d’interessi che ha dato causa alla<br />

realizzazione dell’illecito. Alla personalità dell’illecito corrisponde la personalità della sanzione’’.<br />

Commissione Grosso per la riforma del codice penale (1 ottobre 1998), Relazione preliminare<br />

(12 settembre 2000): http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?previsiousPage=mg_1_12&contentId=SPS31488<br />

( 56 ) In merito all’inclusione degli ‘‘enti a soggettività privata non dotati di personalità<br />

giuridica [...] la scelta ben si comprende da un punto di vista di politica legislativa, dal momento<br />

che si tratta dei soggetti che, potendo più agevolmente sottrarsi ai controlli statali,<br />

sono a maggior rischio di attività illecite ed attorno ai quali appare dunque ingiustificato<br />

creare vere e proprie zone di immunità’’, Relazione governativa. Ove manchi l’autonomia patrimoniale<br />

perfetta per l’assenza di personalità giuridica resta ferma l’autonomia dell’ente a<br />

fronte della responsabilità amministrativa in quanto, a norma dell’art. 27, primo comma,<br />

‘‘dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con<br />

il suo patrimonio o con il fondo comune’’. Risultano ovviamente estranei a tale disciplina<br />

gli imprenditori individuali per ‘‘carenza del carattere della collettività che costituisce la ragione<br />

d’essere di tale nuova forma di responsabilità’’. Così Zannotti, Il nuovo diritto penale<br />

dell’economia, cit., pag. 61. Si veda Cass. pen, Sez. VI, sent. 03.03.2004, n. 18941, in Riv.<br />

pen., 2005, pag. 780.<br />

( 57 ) Ai sensi dell’art. 1, terzo comma, restano esclusi da tale ambito lo Stato, gli enti<br />

pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni<br />

di rilievo costituzionale.<br />

( 58 ) Secondo l’art. 5, primo comma, l’ente è infatti responsabile per i reati commessi<br />

‘‘a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione<br />

dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché<br />

da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da<br />

persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)’’.<br />

Per esigenze di politica criminale è stato evidenziato come in quest’ultima categoria debbano<br />

essere ricompresi anche tutti i soggetti esterni all’ente, che eseguono un incarico sotto la di-

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