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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

cità della norma di orientare il comportamento secondo le attese è subordinata<br />

al messaggio che l’illecito risparmio d’imposta non solo non è mai<br />

conveniente, ma risulta anzi costoso: ‘‘un’efficace politica antievasione si<br />

basa sulla capacità di deterrenza dell’amministrazione piuttosto che su<br />

un inattuabile e costoso controllo della massa dei contribuenti. In questa<br />

prospettiva, una strategia efficace di lotta all’evasione deve partire da<br />

un’accurata analisi degli incentivi ad evadere dei contribuenti( 50 ).<br />

Senza qui considerare la disciplina sulla determinazione della base imponibile<br />

dei singoli tributi, esigenze di coerenza con tale messaggio pongono<br />

il quesito se il sistema sanzionatorio tributario possa continuare a fare<br />

a meno dello strumento della responsabilità degli enti per come introdotta<br />

dal d. lgs. 231/2001 o se, in una prospettiva de iure condendo( 51 ), l’attesa<br />

rie, inIl fisco, 6/2003. Sull’effettività delle varie fattispecie penali che assistono l’interesse<br />

erariale alla percezione dei tributi, le considerazioni critiche sulla capacità criminogenetica<br />

e la non giustificabilità etica e politica dei condoni vedasi Musco, L’illusione penalistica, Milano,<br />

2004, pagg. 152 ss.. Vedasi anche Martini, Reati in materia di finanze e tributi, cit.,<br />

pagg. 69 ss.: ‘‘nessun sistema repressivo penale ha dovuto sopportare tanto quanto il c.d. diritto<br />

penale tributario, che la propria efficacia repressiva fosse condizionata dal succedersi<br />

nel corso degli anni, di provvedimenti di clemenza [...] Il contribuente ha finito così per acquisire<br />

una sorta di consolidata consapevolezza della scarsa effettività della minaccia formulata<br />

dal legislatore con la prospettazione della fattispecie incriminatrice, sapendo di poter<br />

contare su una sorta di impunità, garantita dall’impossibilità per l’amministrazione finanziaria<br />

di accertare l’enorme mole degli inadempimenti o, comunque, dal sopravvenire di qualche<br />

comoda soluzione indulgenziale’’.<br />

( 50 ) ‘‘Da un punto di vista teorico, si evade perché esiste una convenienza economica. I<br />

modelli teorici sull’evasione [...] suggeriscono che nel decidere se evadere, i contribuenti<br />

considerano i benefici derivanti dall’evasione ed i costi attesi. In particolare, il contribuente<br />

che evade paga meno imposte, ma affronta, in termini probabilistici, il rischio di un accertamento<br />

e il pagamento di una sanzione aggiuntiva alle imposte che avrebbe dovuto pagare.<br />

In questo contesto, se il beneficio derivante dall’evasione supera il costo atteso associato alla<br />

possibilità di un accertamento, allora si può ritenere probabile che il contribuente decida di<br />

evadere i propri gli obblighi fiscali. La scelta di evadere dipende dunque in maniera critica<br />

dalla probabilità percepita di essere accertati’’: Relazione al Parlamento del Ministro dell’economia<br />

e delle finanze. I risultati della lotta all’evasione, 22.10.2007, par. 16: www.tesoro.it/<br />

web/apri.asp?idDoc=18293. In uno studio sull’economia della pena sono state magistralmente<br />

sintetizzate le seguenti tre condizioni di effettività della norma comportamentale: predominanza<br />

della sanzione la cui forza d’impatto deve essere ottimizzata considerando le variabili<br />

della sensibilità della pena in capo ai destinatari e del livello di certezza della pena perché<br />

la prevenzione generale risulterà tanto più raggiungibile quanto minori saranno le chances<br />

di impunità dell’autore del comportamento illecito; effetto fuoco di paglia, fenomeno per<br />

cui l’osservanza delle regole è massima immediatamente dopo la loro entrata in vigore salvo<br />

poi attenuarsi a causa della sensazione di un allentamento dei controlli in relazione al ritenuto<br />

‘‘superamento dell’emergenza’’; priorità dell’efficienza per cui l’attività – qualificata, rapida<br />

e capillare – delle strutture di controllo è legata, in proporzione diretta, alla forza d’impatto<br />

della sanzione e, indirettamente, all’attenuazione dell’osservanza del precetto. Paliero, La<br />

sanzione amministrativa, cit. pag. 1026.<br />

( 51 ) Fiandaca, Il diritto penale, cit. pag. 80 secondo il quale il controllo di razionalità<br />

deve superare il tradizionale piano della coerenza logico-formale fino a spingersi sia sul ‘‘ter-

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