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STUDI E RASSEGNE<br />

181<br />

nell’interpretare la nozione di danno per l’erario, penalmente rilevante se (e<br />

solo se) la condotta incida sull’interesse erariale alla percezione dei tributi(<br />

42 ). L’estremizzazione della scelta di valorizzare l’offensività rispetto<br />

all’interesse fiscale, a fronte di una riduzione dell’area del penalmente rilevante,<br />

potrebbe però generare una disciplina instabile perché verosimilmente<br />

destinata a mutare per venire incontro, all’occorrenza, alla contingente<br />

necessità di irrigidire il trattamento sanzionatorio nei confronti del<br />

fenomeno evasivo. La conseguenza di una aprioristica limitazione dell’intervento<br />

penale ai soli fatti produttivi di ‘‘effettivo e rilevante danno per<br />

l’erario’’ costituirebbe uno degli estremi nell’oscillazione di un pendolo<br />

ove, in entrambi i casi, si assisterebbe ad una perdita di deterrenza del sistema<br />

tanto per vuoto di tutela quanto per eccessiva penalizzazione( 43 ).<br />

L’ulteriore intervento sull’efficacia generalpreventiva del sistema sanzionatorio<br />

è stato l’estensione alla materia penale tributaria della confisca<br />

per equivalente introdotta dall’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre<br />

2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) a norma del quale ‘‘nei casi di cui agli<br />

articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del decreto legislativo 10<br />

marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui<br />

all’articolo 322 ter del codice penale’’ ( 44 ). Nonostante consenta di supe-<br />

pensazione, entrambi aggiunti dall’art. 35, comma settimo, del D.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito<br />

dalla legge 04 agosto 2006, n. 248. Si veda Lupi-Terracina, La criminalizzazione<br />

maldestra degli omessi versamenti, inDialoghi di diritto tributario, 9/2006, pagg. 1071 ss.;<br />

Musco, Reati tributari, cit., pagg. 1062 ss; Corso, Politica tributaria e arma penale, inCorr.<br />

trib., 37/2006, pagg. 2942 ss.<br />

( 42 ) Sulla contestuale presenza dei requisiti caratterizzanti le nuove fattispecie penali<br />

tributarie Di Siena, Riforma del sistema fiscale. Prime riflessioni sul futuro della disciplina<br />

penale tributaria, inIl fisco, 2003, pag. 7590; Aldrovandi, I profili evolutivi, cit., pagg.<br />

188 ss.. Sulla base del dato letterale, l’Autore evidenzia come ‘‘l’intenzione del legislatore delegante<br />

di subordinare la rilevanza penale alla contemporanea presenza di entrambi i requisiti<br />

di ‘‘effettivo e rilevante danno per l’erario nonché di frode’’ denoti la prospettiva di una<br />

‘‘novella tesa a potenziare il carattere offensivo delle condotte penalmente sanzionate’’, essendo<br />

incoerente la comminatoria di pena a fatti che’’ siano semplicemente fraudolenti, e<br />

che, quindi, si limitino ad offendere la c.d. ‘‘trasparenza fiscale’’ (od altri analoghi ‘‘beni funzionali’’)’’.<br />

( 43 ) Ibidem, pag. 190, ‘‘se pare opportuno che la tutela penale venga limitata a fatti<br />

dotati di effettiva e rilevante dannosità quanto all’ipotesi – oggi di pericolo concreto di ‘‘dichiarazione<br />

fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti’’,<br />

ben diversa sembra dovere essere la conclusione rispetto al reato di ‘‘occultamento o distruzione<br />

di documenti contabili’’ [...] e quello di ‘‘emissione di fatture o altri documenti per<br />

operazioni inesistenti’’ [...], si tratta di fattispecie criminologicamente significative [in cui]<br />

si verifica un arretramento della tutela rispetto al momento dell’effettiva lesione all’interesse<br />

patrimoniale alla percezione dei tributi’’. Una situazione che ‘‘da un canto, non espone ad<br />

alcuna censura sotto il profilo del principio di offensività (in quanto vengono punite condotte<br />

concretamente pericolose), mentre, dall’altro, integra una forma di tutela che appare del<br />

tutto opportuna nei confronti dell’interesse alla percezione dei tributi’’.<br />

( 44 ) Già nella vigenza della legge 516/1982 è stata evidenziata la difficoltà di sottoporre

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